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VADEMECUM SUI TRIBUTI LOCALI

L’operato dell’Amministrazione in tema di tributi locali ha lo scopo di realizzare interventi finalizzati a creare condizioni di equita’. Questo obiettivo passa anche e soprattutto attraverso un’azione di divulgazione, conoscenza e assistenza negli adempimenti a cui sono chiamati tutti i cittadini in tema di tributi locali.

La presente iniziativa rientra tra quelle, ritenute necessarie, per realizzare in concreto il principio – che e’ quasi uno slogan – cui si ispira l’azione dell’Assessorato ai tributi “SE PAGHEREMO TUTTI, TUTTI PAGHEREMO MENO”.

Nell’ultimo anno l’Amministrazione ha realizzato iniziative innovative per avvicinare la materia dei tributi locali agli utenti , attraverso la creazione del sito internet www.tributivittoria.it , attraverso la pubblicazione di modulistica, regolamenti e materiale informativo.

La presente “guida” intende dare un’ulteriore aiuto nella conoscenza degli adempimento a carico dei contribuenti e nei meccanismi di tassazione.

 

ICI
(Imposta Comunale sugli Immobili)

VERSAMENTO.
L'ICI è dovuta in due rate di uguale importo: l'acconto, relativo al primo semestre dell'anno in corso, entro il 30 giugno; e il saldo, relativo al secondo semestre, entro il 20 dicembre.

L'ICI è dovuta in base ai mesi di possesso dell'immobile nell'anno in corso.

Se l'acquisto dell'immobile avviene entro il 15 l'intero mese sarà a carico della parte venditrice: per esempio l'acquirente di un immobile acquistato il 12 aprile 2000 sarà tenuto al pagamento dell'ICI a decorrere dal 1 aprile 2000 e dovrà versare l'ICI relativa a tre mesi di possesso entro il 30 giugno 2000, oltre a pagare il saldo entro il 20 dicembre 2000;
naturalmente, l'ICI relativa ai mesi antecedenti al rogito è dovuta dal venditore.

La base imponibile ICI è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5%, che va poi moltiplicata per il coefficiente 100 nel caso di appartamenti, autorimesse, magazzini, laboratori e tettoie.

Le aliquote ICI da applicare alla base imponibile sono deliberate dal Comune ogni anno, e sono diverse a seconda che l'immobile sia utilizzato come abitazione principale, o dato in uso gratuito a familiari ecc..

Il Comune inoltre ogni anno delibera la detrazione per l'abitazione principale.

Ogni proprietario deve versare l'ICI relativa alla propria quota di possesso: in caso di comunione di beni, ad esempio, ciascun coniuge dovrà effettuare il versamento di un importo pari al cinquanta per cento del totale.

DICHIARAZIONE.
Il proprietario è tenuto, inoltre, ad inviare al Comune la "Comunicazione ICI", entro 60 giorni dalla data di stipula dell'atto d'acquisto. In tale dichiarazione vanno indicati i dati catastali dell'immobile, il periodo di possesso e altre informazioni necessarie al Comune per controllare l'esattezza del versamento effettuato dal contribuente.
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TASSA SUI RIFIUTI SOLIDI URBANI


L'acquirente di un appartamento dove recarsi presso l'Ufficio Tributi del Comune per comunicare i dati utili al calcolo della tassa sui rifiuti solidi urbani.

A tal fine è necessario fornire i propri dati anagrafici, il codice fiscale, la data dalla quale l'immobile è utilizzato e i metri quadrati calpestabili dell'appartamento (al netto dei muri interni ed esterni), escluse le terrazze ma comprese cantine ed autorimesse.

Per gli usi diversi dall'abitazione bisogna considerare l'intera metratura calpestabile dei fabbricati utilizzati per l'attività, compresi dunque i retrobottega, le cantine e simili. I dati citati devono essere comunicati entro il 20 gennaio successivo al momento in cui è iniziata l'utenza.
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ALLACCIAMENTO RETE IDRICA


Acqua: l’allacciamento alla rete idrica deve essere richiesto all’ufficio acquedotto. In presenza di un allacciamento già esistente e’ sufficiente presentare una voltura dal precedente “proprietario” ed una dichiarazione di ingresso nella abitazione.

I documenti da presentare : a) documento di identità ; b) contratto di locazione oppure atto di proprietà ; c) bolletta di altra utenza intestata allo stesso immobile o autocertificazione di abitabilità .
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PASSI CARRABILI


Sono considerati passi carrabili “quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.

La superficie da tassare si determina moltiplicando la larghezza del passo per la profondità convenzionale di un metro lineare.

Per l’ottenimento di un passo carrabile occorre rivolgersi all’Ufficio occupazione suolo pubblico e compilare apposita domanda di richiesta.

Il Responsabile Ufficio Tributi
Dott. Giuseppe Sulsenti


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