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REGOLAMENTO
PER LAPPLICAZIONE DELLIMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
INDICE
TITOLO
I
DISPOSIZIONE
GENERALE
Art.
1 Oggetto del regolamento
Art.
2 Definizione di fabbricati ed aree
Art.
3 Disposizioni particolari per la determinazione della base
imponibile
Art.
4 Determinazione delle aliquote e detrazioni dimposta
TITOLO
II
AGEVOLAZIONE
ED ESENZIONI
Art.
5 Abitazione principale
Art.
6 Riduzioni di imposta
Art.
7 Esenzioni
TITOLO
III
DENUNCE,
ACCERTAMENTO, CONTROLLI
Art.
8 Dichiarazioni e denunce
Art.
9 Versamenti
Art.
10 Differimento dei termini per i versamenti
Art.
11 Accertamenti
Art.
12 Attività di controllo
Art.
13 Rimborsi
Art.
14 Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree
Art.
15 Contenzioso
TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
16 Norme di rinvio
Art.
17 Entrata in vigore
Art.
18 Norme transitorie
TITOLO
DISPOSIZIONE
GENERALE
Art.
1 - Oggetto del regolamento
Il Presente regolamento disciplina lapplicazione dellimposta
comunale sugli immobili nel Comune di Vittoria nellambito
della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59
del decreto legislativo 15-12-1997, n.446, e da ogni altra disposizione
normativa.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le
disposizione generali previste dalle vigenti leggi per lapplicazione
dellimposta I.C.I. e relative attività di accertamento,
riscossione, sanzioni, contenzioso.
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Art.
2 - Definizione
di fabbricati ed aree
Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dellart. 1 del D.Lgs.
504/1997 sono così definiti.
- fabbricato: lunità immobiliare iscritta o che deve
essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte
integrante del fabbricato larea occupata dalla costruzione
e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è
soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori
ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- area fabbricabile: larea utilizzabile a scopo edificatorio
in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in
base alle possibilità effettive di edificazione determinate
secondo i criteri previsti agli effetti dellindennità
di espropriazione per pubblica utilità. Ledificabilità
dellarea non deve necessariamente discendere da piani urbanistici
particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti
da un piano regolatore generale.
Sono
tuttavia considerati terreni agricoli quelli posseduti e condotti
da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la
loro attività a titolo principale, su quali persiste lutilizzazione
agro silvo pastorale mediante lesercizio o attività
dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, allallevamento
di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
a)
la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore
agricolo deve essere confermata dalliscrizione negli appositi
elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti
ai rispettivi nuclei familiari previsti dallart. 1 della legge
9/01/1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità,
vecchiaia e malattia;
b)
il lavoro effettivamente dedicato allattività agricola
da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare
deve fornire un reddito pari al 60% del reddito complessivo imponibile
IRPEF determinato per lanno precedente;
- terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione
del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività
connesse, in regime di impresa.
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Art.
3 - Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile
Allo scopo di ridurre linsorgenza di contenzioso il comune
determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento
delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora
limposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore
a quello predeterminato.
Per i fabbricati dichiarati di interessa storico o artistico ai
sensi dellart. 3 della L. 1-6-1939, n. 1089, e successive
modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore
che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale
determinata mediante lapplicazione della tariffa destimo
di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella
quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di
categoria catastale diversa dalla categoria A), la sua consistenza
in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva
e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari
a mq. 10.
Nei casi di fabbricati in corso di costruzione, o soggetti ad interventi
di recupero come definiti dallart. 5, comma 6, del decreto
legislativo 504/1992, ove siano terminati i lavori soltanto per
alcune unità immobiliare, le unità non ultimate sono
considerate aree fabbricabili ai fini della imposizione; larea
fabbricabile è quantificata riducendo larea complessiva
sulla quale sorge lintero fabbricato di una quota risultante
dal rapporto esistente tra la volumetria delle unità ultimate
ed assoggettare a imposizione come fabbricato, e la volumetria complessiva
del fabbricato.
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Art.
4 - Determinazione delle aliquote e detrazioni dimposta
Le aliquote e detrazioni dimposta sono approvate annualmente
dalla Giunta Comunale con deliberazione adottata entro i termini
di approvazione del bilancio di previsione per lanno di riferimento.
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TITOLO
II
AGEVOLAZIONE
ED ESENZIONI
Art.
5 - Abitazione principale
Si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto
persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano
abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
a)
abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delel cooperative edilizie a proprietà
indivisa;
c)
abitazione posseduta da cittadino italiano residente allestero,
a condizione che non risulti locata;
d)
alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case
popolari;
e)
abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza
come abitazione principale;
f)
abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari
(parenti fino al terzo grado ed affini fino secondo grado);
g)
abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto
da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in
istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente,
ma a condizione che la stessa non risulti locata.
Per
le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sono
previste rispettivamente le seguenti agevolazioni:
- Aliquota ridotta, non inferiore al 4 per mille, per le abitazioni
di cui ai punti a), b), f) e g), se deliberata dal comune ai sensi
dellart. 4 del D.L.8/8/1996, n. 437, convertito con L. 24/10/1996,
n. 556; aliquota ridotta, sempre non inferiore al 4 per mille ma
anche diversa da quella precedente, può essere deliberata
per le abitazioni di cui al punto e);
- Detrazione dimposta, per le abitazioni di cui ai punti a),
b), c), d), f) e g); lammontare della detrazione è
determinato in misura fissa dalla legge, e si applica sullimposta
dovuta labitazione principale, fino a concorrenza del suo
ammontare; se labitazione è utilizzata da più
soggetti la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della
quota di utilizzo, indipendentemente dalla quota di possesso.
Il
Comune ha facoltà di aumentare limporto della detrazione,
con deliberazione annuale adottata con le modalità ed i termini
di cui allart. 4; in alternativa può prevedere una
riduzione percentuale dellimposta dovuta; dette facoltà
possono essere esercitate anche limitatamente a situazioni di particolare
disagio economico sociale, da individuare con la medesima deliberazione.
Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dellanno
durante il quale permane la destinazione dellunità
immobiliare ad abitazione principale.
Sono considerate parti integranti dellabitazione principale
le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto.
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Art.
6 - Riduzioni
di imposta
Limposta
è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili
o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo
dellanno durante il quale sussistono tali condizioni. Linagibilità
o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto
(fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con
interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Il fabbricato
può essere costituito da una o più unità immobiliari
(unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure
di accatastamento), anche con diversa destinazione duso, ove
risulti inagibili o inabitabile lintero fabbricato o le singole
unità immobiliari. In questultimo caso le riduzioni
dimposta dovranno essere applicate alle sole unità
immobiliari inagibili o inabitabili e non allintero edificio.
Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con
le sottodescritte caratteristiche:
Immobili
che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo
e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dellart.31, comma
1, lett.c) e d), della legge 5 agosto 1978, n.457 ed ai sensi delle
disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale
e che, nel contempo, ruslutino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
A titolo esemplificativo, si possono ritenere tali se ricorrono
le seguenti condizioni:
a)
strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni
che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di
crollo;
b)
strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni
che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a
cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c)
edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di
demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;
d)
edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche
di fatiscenza non siano compatibili alluso per il quale erano
destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata
dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato
(mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria,
etc.);
Linagibilità
o inabitabilità può essere accertata:
a)
mediante perizia tecnica da parte dellufficio tecnico comunale,
con spese a carico del proprietario;
b)
da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi
della legge 4/01/1968, n.15.
Il
Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della
dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo
comma, mediante lUfficio Tecnico Comunale, ovvero mediante
tecnici liberi professionisti alluopo incaricati.
Con la deliberazione di cui allart.4 può essere stabilita
laliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque
non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita
e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dellattività la costruzione e lalienazione dimmobili;
in tal caso laliquota ridotta si applica per un periodo comune
non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.
Il Comune può altresì stabilire aliquota e agevolate,
anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano
interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili
o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili
di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico,
ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure allutilizzazione di sottotetti; lagevolazione
è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto
di detti interventi e per la durata di tre anni dallinizio
dei lavori.
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Art.
7 - Esenzioni
Lesenzione prevista al punto i) dellart. 7 del D.Lgs.
504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali,
si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre
che utilizzati, siano posseduti dallente non commerciale utilizzatore.
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TITOLO
III
DENUNCE,
ACCERTAMENTO, CONTROLLI
Art.
8 - Denunce e comunicazione
Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti
si dispone, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
la soppressione dellobbligo di presentazione di denuncia di
variazione.
Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto,
cessazione o modificazione della soggettività passiva, con
la sola individuazione dellunità immobiliare interessata,
entro giorni 60 dalla data della variazione; la comunicazione, che
può essere congiunta per tutti i contitolari dellimmobile,
deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti
dal comune. Lomissione della comunicazione è punita
con una sanzione di lire 200.000.
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Art.
9 - Versamenti
Limposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto
passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati
da un contitolare anche per conto degli altri, qualora sia stata
presentata dichiarazione o comunicazione congiunta;
i versamenti dimposta possono essere effettuati, oltre che
tramite il concessionario del servizio di riscossione tributi, alla
tesoreria comunale (direttamente o mediante c/c postale intestato
alla stessa), o tramite il sistema bancario. Le modalità
saranno stabilite con deliberazione della Giunta Comunale.
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Art.
10 - Differimento
dei termini per i versamenti
Con deliberazione della Giunta Comunale i termini ordinari di versamento
dellimposta possono essere sospesi e differiti per tutti o
per categorie di soggetti passivi interessate da:
a)
gravi calamità naturali;
b)
particolari situazioni di disagio economico, individuate con criteri
fissati nella medesima deliberazione.
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Art.
11 - Accertamenti
Per le annualità dimposta 1996 e successive sono eliminate
le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi
dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento
per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dellimposta
o maggiore imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli
interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello cui si riferisce limposizione.
Lavviso di accertamento o di liquidazione può essere
notificato a mezzo posta, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Si applica, in quanto compatibile listituto dellaccertamento
con adesione, sulla base di quanto previsto dal decreto legislativo
19-61997, n.218.
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Art.
12 - Attività di controllo
Le modalità relative allattività di controllo,
accertamento e censimento degli immobili comunali sono decise dalla
Giunta comunale con propria deliberazione, sentito il funzionario
responsabile.
Lattività
controllo può essere effettuata:
a)
con utilizzazione diretta della struttura comunale: in questo caso
la Giunta Comunale fisserà gli indirizzi ed i criteri direttivi
in base ad indicatori obiettivi di evasione per le diverse tipologie
di immobili, nonché della complessità delle singole
operazioni accertative. Delle relative linee operative dovrà
essere formato apposito progetto finalizzato. In questo caso può
essere destinato al personale addetto un compenso incentivante da
un minimo dell1% ad un massimo del 2% del maggior gettito
accertato. La Giunta, in sede di approvazione del progetto fisserà
la misura ed i criteri per lassegnazione di detto compenso,
in relazione allo stato di avanzamento dello stesso;
b)
con affidamento dellincarico a ditta esterna: delle relative
linee operative dovrà essere formato apposito progetto finalizzato,
in linea con il capitolato speciale di appalto, che evidenzierà
i diversi compiti e funzioni di competenza della struttura comunale
e della ditta aggiudicataria. In questo caso può essere destinato
al personale addetto, in rapporto al maggior carico di lavoro, un
compenso incentivante da un minimo dello 0,5% ad un massimo dell1%
del maggior gettito accertato. La Giunta, in sede di approvazione
del progetto, fisserà la misura ed i criteri per lassegnazione
di detto compenso, in relazione allo stato di avanzamento dello
stesso.
La
Giunta comunale ed il funzionario responsabile cureranno comunque
il potenziamento dellattività di controllo mediante
collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero
delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta allevasione.
I maggiori proventi conseguenti il recupero di evasione consentiranno
la copertura delle spese relative a potenziamento della struttura
organizzativa, al compenso incentivante ed ai collegamenti con banche
dati utili allo scopo.
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Art.
13 - Rimborsi
Ai sensi dellart.13 del decreto legislativo 31/12/1992, n.
504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso
delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal
giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente
accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in
cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello
in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione
definitiva.
E comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre
il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel
caso in cui limposta sia erroneamente stata versata a questo
Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso
essere possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del
Comune soggetto attivo del tributo.
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Art.
14 - Rimborso per dichiarata, inedificabilità di aree
Ai sensi dellart. 59, comma 1, lett.f), del D.Lgs. n. 446/1997
è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dellimposta
pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati
siano divenute inedificabili.
In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle
aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo
Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali
ed attuativi che abbiano ottenuto lapprovazione definitiva
da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti
ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano
linedificabilità dei terreni per i quali è stata
corrisposta limposta .
Lammontare del rimborso viene determinato come di seguito
indicato:
- Per le aree che non risultino essere state coltivate in regime
dimpresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di
rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente
comma, si riconosce il rimborso dellintero imposta versata.
- Per le aree che risultino essere state coltivate in regime dimpresa
nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che
siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce
il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata
e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi
dellart.5, comma 5, del D.Lgs. n. 504/1992 e la somma dovuta
in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dellart.5,
comma 7, dello stesso D.Lgs. n. 504/1992.
Il
rimborso compete dallannuo 1999 in poi.
Condizione
indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta
è che:
a)
non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie
per lesecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree
interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie
e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati, ai
sensi dellart. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n.1150
e successive modificazioni ed integrazioni;
b)
non siano state intraprese azioni, ricorsi o quantaltro avverso
lapprovazione delle varianti allo strumento urbanistico generale
e attuativo, né azioni, ricorsi o quantaltro avverso
la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità
sulle aree interessate;
c)
che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi
abbiano ottenuto lapprovazione definitiva da parte degli organi
competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle
aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;
La
procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata
richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare
le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto
previsto dallart.13 del D.Lgs. n.504/1992.
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Art.
15 - Contenzioso
Contro lavviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo,
la cartella di pagamento, lavviso dimora, il provvedimento
di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere
proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio,
entro 60 giorni dalla data di notificazione dellatto impugnato,
secondale disposizioni del D.Lgs 31/12/1992, n. 546.
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TITOLO
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
16 - Norme di rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano
le disposizioni di cui al decreto legislativo 31/12/1992, n.504,
e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile
al tributo.
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Art.
17 - Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
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Art.
18 - Norme transitorie
A seguito della soppressione, con il precedente art.8, dellobbligo
di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni
di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività
passiva, di cui al medesimo art.8, per quanto riguarda le variazioni
intervenute nellanno 1998, devono essere presentate entro
il termine del 28 Febbraio 1999.
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