|
|
DICHIARAZIONE
IN CASO DI NUOVE TARIFFE DESTIMO
QUESITO
Con
la presente in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero dellEconomia
e delle Finanze con decreto 6 giugno 2002, n. 159 Regolamento
recante determinazione delle tariffe destimo e delimitazione
delle zone censuarie, in attuazione dellart. 9, comma 11 della
L. 448/2001 ed alla circolare n. 7/DPF del 19.09.2002,
efficacia
delle tariffe destimo ai fini dellIci. Art. 74, comma
6, della L. 342/2000 nella considerazione che lart.
10, comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992, prevede che la denuncia deve
essere presentata quando si verifichino modificazioni di dati
ed elementi da cui consegue un diverso ammontare dellimposta
dovuta. I cittadini di questo Comune hanno lobbligo
di presentare denuncia di variazione Ici dovuta alla modifica degli
estimi catastali?
RISPOSTA
La
risposta al quesito è sicuramente negativa, in quanto, come
si può desumere dalla lettura del modello di dichiarazione
Ici non vi è lobbligo di presentare denuncia di variazione
quando il diverso ammontare del tributo dovuto è determinato
da elementi oggettivamente rilevabili dal Comune, come la diversa
aliquota applicabile, o la rivalutazione degli immobili D a seguito
dellattualizzazione dei coefficienti applicabili, ecc. quindi
anche il caso di specie può rientrare tra quelli in cui il
contribuente non è tenuto a presentare una nuova dichiarazione
Ici, in quanto il controllo sulla correttezza dei versamenti effettuati
potrà essere svolto dal Comune sui nuovi estimi catastali
pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Una diversa soluzione sarebbe
del resto contraria ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente
ed in particolare quelli previsti dallart.6, comma 4, della
legge n. 212 del 2000, che impongono di non richiedere a questultimo
informazioni che sono già in possesso dellamministrazione
ICI
mancato pagamento in corso di giudizio
QUESITO
LUfficio
tributi ha vinto in primo grado, presso la commissione tributaria
provinciale, alcuni ricorsi in materia di Imposta comunale sugli
immobili. Premesso che i contribuenti ricorrenti non hanno effettuato
alcun versamento in pendenza di giudizio né, tanto meno,
hanno richiesto la sospensione degli atti impugnati, si chiede di
conoscere quale procedura seguirà il comune per la riscossione.
RISPOSTA
Il
comune procederà direttamente alliscrizione a ruolo
degli importi dovuti e non versati, pendenza. Naturalmente vanno
calcolati gli interessi dovuti, mentre il contribuente non potrà
beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni.
|