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“DICHIARAZIONE IN CASO DI NUOVE TARIFFE D’ESTIMO”

QUESITO

Con la presente in ottemperanza a quanto disposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto 6 giugno 2002, n. 159 “Regolamento recante determinazione delle tariffe d’estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell’art. 9, comma 11 della L. 448/2001” ed alla circolare n. 7/DPF del 19.09.2002, “…efficacia delle tariffe d’estimo ai fini dell’Ici. Art. 74, comma 6, della L. 342/2000” nella considerazione che l’art. 10, comma 4 del D.Lgs. n. 504/1992, prevede che la denuncia deve essere presentata “quando si verifichino modificazioni di dati ed elementi da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta”. I cittadini di questo Comune hanno l’obbligo di presentare denuncia di variazione Ici dovuta alla modifica degli estimi catastali?

RISPOSTA

La risposta al quesito è sicuramente negativa, in quanto, come si può desumere dalla lettura del modello di dichiarazione Ici non vi è l’obbligo di presentare denuncia di variazione quando il diverso ammontare del tributo dovuto è determinato da elementi oggettivamente rilevabili dal Comune, come la diversa aliquota applicabile, o la rivalutazione degli immobili D a seguito dell’attualizzazione dei coefficienti applicabili, ecc. quindi anche il caso di specie può rientrare tra quelli in cui il contribuente non è tenuto a presentare una nuova dichiarazione Ici, in quanto il controllo sulla correttezza dei versamenti effettuati potrà essere svolto dal Comune sui nuovi estimi catastali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Una diversa soluzione sarebbe del resto contraria ai principi dello Statuto dei diritti del contribuente ed in particolare quelli previsti dall’art.6, comma 4, della legge n. 212 del 2000, che impongono di non richiedere a quest’ultimo informazioni che sono già in possesso dell’amministrazione


“ICI – mancato pagamento in corso di giudizio”

QUESITO

L’Ufficio tributi ha vinto in primo grado, presso la commissione tributaria provinciale, alcuni ricorsi in materia di Imposta comunale sugli immobili. Premesso che i contribuenti ricorrenti non hanno effettuato alcun versamento in pendenza di giudizio né, tanto meno, hanno richiesto la sospensione degli atti impugnati, si chiede di conoscere quale procedura seguirà il comune per la riscossione.

RISPOSTA

Il comune procederà direttamente all’iscrizione a ruolo degli importi dovuti e non versati, pendenza. Naturalmente vanno calcolati gli interessi dovuti, mentre il contribuente non potrà beneficiare della definizione agevolata delle sanzioni.


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