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Sentenza 16 maggio - 22 ottobre 2002, n. 14896

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE
SENTENZA 16 maggio - 22 ottobre 2002, n. 14896

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1) La -- SSRR-- S.p.a., titolare della gestione dell'hotel R. di ===== =====, a suo tempo, impugnò ritualmente dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova la cartella n. =========, notificatale l'11 aprile 1996, con la quale le era stato intimato il pagamento di canoni di depurazione di acque reflue, assunti dovuti da essa reclamante al Comune di Abano Terme per il 1994: per suffragare l'impugnativa articolò deduzioni intese a contestare sia la legittimità formale dell'atto revocato in discussione, sia la fondatezza sostanziale della pretesa impositiva allo stesso sottesa.

La Commissione adita, con sentenza n. 90 resa il 15 aprile 1997 nel contraddittorio e nella resistenza del Comune di Abano Terme, nonché della -- CRPR-- S.p.a., titolare della riscossione del tributo in argomento, dopo aver disatteso tutte le allegazioni della società sunnominata dirette ad evidenziare l'asserita nullità della cartella discussa, accolse l'impugnativa, rilevando l'insussistenza dei presupposti dell'insorgenza del credito tributario vantato dalla P.A. resistente.

2) Il Comune di Abano Terme, con inviti di pagamento notificati tra il 1984 ed il 1994, chiese alla -- SSRR-- S.p.a. il pagamento di canoni di depurazione e fognatura di cui alla L. l0 maggio 1976, n. 319, allegati, dalla medesima dovutigli per gli anni dal 1982 al 1993, ed in via provvisoria anche per il 1994, sempre nella qualità di titolare della gestione del dianzi menzionato hotel R..
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La -- SSRR-- S.p.a., impugnò separatamente tutti gli inviti in questione ai termini dell'art. 20, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 dinanzi all'Intendente di finanza di Padova, il quale, peraltro, con distinti provvedimenti, disattese tutti i suoi reclami. La -- SSRR-- S.p.a, quindi, sempre ai sensi dell'art. 20, comma 1, D.P.R. n. 638 del 1973, cit., reclamò i considerati provvedimenti intendentizi al Ministero delle finanze, che, con decreto emesso il 19 maggio 1997 e notificato il 30 giugno 1997, annullò tutti gli atti contestati e dichiarò fondate le ragioni vantate dalla reclamante. Il Comune di Abano Terme, a questo punto, con ricorso prodotto nel 1997, impugnò dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova il suindicato decreto ministeriale, chiedendo accertarsi l'invalidità di tale provvedimento e la sostanziale bontà delle ragioni impositive state oggetto dei dianzi ricordati inviti di pagamento rivolti alla ridetta -- SSRR-- S.p.a..
La Commissione adita, con sentenza n. 142 del 27 agosto 1999, resa nel contraddittorio della società summenzionata, rigettò il ricorso.

3) - Sugli appelli, rispettivamente, principali ed incidentali prodotti dal Comune di Abano Terme e dalla -- SSRR-- S.p.a. avverso le due sentenze richiamate nei paragrafi precedenti, la Commissione tributaria regionale del Veneto nella sanzionata riunione delle cause, con sentenza in data 11 novembre 1999, dichiarò inammissibili, per difetto di giurisdizione, i gravami principali, inammissibile l'appello indicentale proposto avverso la sentenza del primo giudice n. 90 del 1997 ed infondato l'appello incidentale interposto avverso la sentenza di tale ultimo giudice n. 142 del 1999.

La Commissione tributaria regionale, nella sostanza, e per quanto può interessare nel presente giudizio di legittimità, motivò la pronuncia così resa rilevando, in primo luogo, che, ad iniziativa della -- SSRR-- S.p.a., risultava istituita e pendente, da epoca antecedente all'emissione del decreto ministeriale di cui sub 2), dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria una vertenza avente ad oggetto una domanda della società suddetta tendente ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto del Comune di Abano Terme di esigere i canoni di depurazione in discussione, e che tale vertenza doveva intendersi, comunque, riservata alla cognizione del giudice ordinario in virtù del principio della perpetuatio della giurisdizione sancito dall'art. 5 del codice di procedura civile; osservando, quindi, che le contestazioni in ordine ai rapporti tributari controversi erano insorte con i ricorsi amministrativi, a suo tempo proposti dalla appellante incidentale a mente dell'art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, e che, perciò, alla stregua di tale disposizione legislativa, e ad onta della relativa sapraggiunta abrogazione risultante dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sempre in virtù del ripetuto principio della perpetuatio della giurisdizione, era da ritenere persistente la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla vertenza in esame pur nell'intervenuta operatività del D.Lgs. n. 546 del 1992, cit., recante attribuzione alle Commissioni tributarie della competenza giurisdizionale sulle cause concernenti i tributi comunali (art. 2); considerando, ancora, non essere compreso il decreto ministeriale previsto dall'art. 20, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 fra gli atti impositivi contestabili dinanzi alle Commissioni tributarie; soggiungendo competere al giudice ordinario anche l'impugnativa di cartella di cui sub 1), posto che questa era stata contestata, anche, con riferimento alla dedotta, inesistenza di un titolo presupposto atto a legittimarla e che la causa attinente a tale titolo era l'altra, come sopra ravvisata riservata alla condizione del giudice predetto.

4) - Il Comune di Abano Teme ricorre con tre motivi, il primo ed il terzo dei quali intesi a censurare la pronuncia del giudice del merito in tema di giurisdizione per la cassazione della sentenza di secondo grado surrichiamata, per quanto risulta, non notificata.

La -- SSRR-- S.p.a. resiste al ricorso, notificatole il 19 dicembre 2000, con controricorso del 25 gennaio 2001, contestualmente proponendo ricorso incidentale, assunto, condizionato, sorretto da un unico motivo, esso pure volto a prospettare questione di giurisdizione.
Il Comune di Abano Terme resiste a tale ricorso con controricorso del 2 marzo 2001.
Il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono stati notificati, rispettivamente, il 19 dicembre 2000 ed il 25 gennaio 2001 anche alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., essendo stata essa pure partecipe degli stadi di merito del processo.
L'istituto di credito così intimato non ha svolto attività difensiva nella presente sede.
Così il Comune di Abano Terme, come la -- SSRR-- S.p.a., hanno depositato memoria.
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MOTIVI DEL RICORSO

1) I ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza, a mente dell'art. 335 del codice di procedura civile, devono essere riuniti.

2) - A) - Il Comune di Abano Terme, con il primo mezzo del suo ricorso principale - intitolato "sui capi della sentenza attinenti al decreto del Ministro delle finanze: violazione delle regole di riparto fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria (artt. 2, 19, 71 e 77, D.Lgs. n.546/1992, art. 20 D.P.R. n. 638/1972, art. 5 del codice di procedura civile: art. 360, n. 1 del codice di procedura civile)" -, censura la pronuncia nei sensi illustrati resa dalla Commissione tributaria regionale del Veneto in ordine alla giurisdizione sulla causa di cui al capo 2) della narrativa.

La P.A. anzidetta, sulla premessa che il giudice dell'appello ha basato la sua contestata statuizione, recante declaratoria della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla vertenza discussa, da un lato, sul rilievo che "l'art. 20, D.P.R. n. 638/1972, che affermava la competenza del giudice ordinario sulle controversie in materia di tributi locali, sebbene abrogato a decorrere dal 1 aprile 1996, continua ad operare in relazione alla presente causa, dal momento che i ricorsi amministrativi all'Intendenza di finanza (prodromici all'azione giudiziaria) sono stati esperiti dalla società (odierna ricorrente incidentale) prima dell'indicata data di abrogazione", sicchè opererebbe "al riguardo la regola della perpetuatio iurisdictionis contenuta nell'art. 5, del codice di procedura civile", e, dall'altro, sulla considerazione che "il decreto di accoglimento del Ministro delle finanze impugnato dal Comune in primo grado non costituisce atto impugnabile innanzi alle Commissioni tributarie in quanto estraneo alla tassativa elencazione contenuta nell'art. 19, D.Lgs. n.546/1992", deduce che entrambi i richiamati "assunti appaiono ...erronei": più specificamente, dopo aver fatto presente

a) - che l'art. 20, D.P.R. n.638/1972, prevede per gli accertamenti tributari degli enti locali un sistema di tutela amministrativa in due gradi (l'uno dinanzi all'Intendenza di finanza ed il successivo innanzi al Ministro) prodromico alla tutela innanzi al giudice ordinario",

b) - che l'art. 71, D.Lgs. n. 546/1992 ha abrogato tale disposizione con decorrenza 1 aprile 1996, anche ai fini di coordinamento con l'art. 2 dello stesso D.Lgs., che a partire dalla medesima data attribuisce alle Commissioni tributarie le controversie in materia di tributi locali",

c) - che l'art. 5, del codice di procedura civile, ... dispone che la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse, i successivi mutamenti della legge prospetta, in primo luogo, che "per effetto del combinato disposto di tali disposizioni "mentre" le controversie in materia di tributi locali introdotte con domanda anteriore al 1 aprile 1996 e radicate innanzi al giudice ordinario ex art.20, D.P.R. n. 638/1972 sono rimaste di competenza di tale giudice... nonostante la successiva abrogazione dello stesso art. 20" invece le controversie sulla medesima materia introdotte dal 1 aprile 1996 appartengono alla giurisdizione tributaria, per esse risultando ab origine operanti i nuovi criteri di riparto fra giudice, ordinario e giudice tributario di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 546/1992" denuncia, quindi, che, dando erronea applicazione a tale pur chiarissima disciplina, i secondi giudici hanno ritenuto che il momento di proposizione della domanda rilevante ex art. 5, del codice di procedura civile fosse quello di notifica dei ricorsi amministrativi all'Intendenza di finanza da parte della -- SSRR-- S.p.a. (tutti in effetti anteriori al 1 aprile 1996), e, per tale motivo, hanno affermato l'applicabilità (nella fattispecie) dell'art. 20, D.P.R. n. 638/1972, comma 6, operante fino al 1 aprile 1996, che assegnava al giudice ordinario la giurisdizione delle controversie in materia di tributi locali", quando, al contrario, "è fin troppo evidente che, ai fini di cui all'art. 5 del codice di procedura civile, per domanda si intende solo ed esclusivamente la domanda giudiziale, e non certo l'esperimento di un previo rimedio puramente amministrativo quale è il ricorso all'Intendenza di finanza", e che "domanda giudiziale nel caso di specie è solo l'impugnazione del decreto del Ministro innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova avvenuta" ad opera di essa deducente "in data 14 ottobre 1997, quando, cioè, non vigeva più l'art. 23, D.P.R. n.638/1972 ed operava la nuova regola di riparto tra giurisdizione ordinaria (e giurisdizione tributaria di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 546/1992)".
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L'ente summenzionato, sul tema, puntualizza, ancora, che "non può certo rilevare in senso contrario il disposto dell'art. 72, D.Lgs. n. 546/1992", in quanto "tale norma", recitando che "le controversie relative ai tributi comunali e locali per le quali era previsto il ricorso all'Intendenza di finanza o al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data di insediamento delle nuove Commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni ancorchè abrogate ai sensi dell'art. 71", "si limita a far salvi i ricorsi amministrativi ex art. 20, D.P.R. n. 638/1992 che alla data del 1 aprile 1996 risultavano già proposti ma nulla dice in ordine al successivo, eventuale e distinto procedimento giurisdizionale, il quale soggiace, dunque, quanto alla determinazione della giurisdizione, ai già considerati artt. 2 e 71, D.Lgs. n. 546/1992".

Il ricorrente principale prosegue ribadendo la, già allegata, assoluta, erroneità della declaratoria del giudice del merito circa "l'estraneità" del decreto ministeriale di cui all'art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 all'elenco degli atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ex art. 19, D.Lgs. n. 546/1992", ed accampa, per un verso, che, in contrasto con quanto da detto giudice ritenuto, il decreto cennato andrebbe ravvisato riducibile fra gli atti di accertamento contestabili con i rimedi previsti dal sistema del contenzioso tributario, e, per un altro che comunque, "la giurisdizione del giudice tributario è determinata dalla legge per materia e non già per atti impugnabili", ...
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(Omissis)

L'ente ridetto, sul considerato profilo della vertenza, conclude evidenziando che "la tesi seguita dal giudice di appello appare lesiva del principio costituzionale del giudice naturale di cui all'art. 25, comma 1, Cost., e va, pertanto, respinta, .., anche, in ossequio al canone di interpretazione costituzionalmente conforme delle norme di legge": rilevato, infatti, che, "a seguito del noto intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 132/1998), l'esaurimento dei rimedi amministrativi previsti dall'art. 20, D.P.R. n. 638/1972 costituisce oggi una facoltà concessa al contribuente prima di fare eventualmente ricorso alla tutela giurisdizionale, e non più un onere condizionante l'esperibilità di tale forma di tutela", e che, perciò, i contribuenti per i quali tuttora penda un procedimento di riesame amministrativo ....possono alternativamente attendere la conclusione del procedimento stesso, ricorrendo al giudice in caso di esito negativo, oppure abbandonare detto procedimento ed adire immediatamente l'autorità giudiziaria", assume che a voler seguire la tesi del giudice di appello, si avrebbe

. che nel primo caso..., dovendo l'azione giudiziale dirigersi contro un provvedimento asseritamente non ricorribile in Commissione tributaria,

.- la controversia apparterrebbe alla giurisdizione ordinaria", e che nel secondo caso (...) avendo ad oggetto un accertamento tributario stricto sensu la controversia apparterrebbe alla Commissione tributaria", con la conseguenza che "la controversia in materia di tributi locali verrebbe così ad essere, alternativamente, del giudice ordinario o di quello tributario a seconda delle scelte processuali del contribuente con buona pace del principio del giudice naturale e dell'inderogabilità assoluta delle norme sulla giurisdizione".

B) - Il Comune di Abano Terme, con il terzo mezzo del suo ricorso - intitolato "sulla cartella di pagamento per il 1994: violazione sulle regole di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria (artt. 2, 19, 71 e 77, D.Lgs. n. 546/1992, art. 20, D.P.R. n. 638/1972; art. 360, n.1, del codice di procedura civile ed "omessa o insufficiente motivazione: art. 360, n. 5, del codice di procedura civile -, critica la pronuncia, come sopra adottata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto in ordine alla giurisdizione sulla causa di cui al capo 1) della narrativa ed alla riscontrata riducibilità di tale causa nel novero di quelle riservate alla cognizione del giudice ordinario: dopo aver posto in risalto che la cartella in discussione, recante intimazione di pagamento di un tributo comunale, quale sicuramente deve intendersi il "canone" di depurazione e fognatura relativo al 1994, è stata, incontestatamente, notificata l'11 aprile 1996, e che la impugnativa della stessa è stata proposta, quindi, nella già intervenuta operatività del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sostiene che la vertenza insorta a seguito della realizzata produzione dell'impugnativa considerata avrebbe dovuto, e deve, essere ritenuta soggetta, comunque, alla giurisdizione del giudice tributario in base alla normativa di cui al D.Lgs.

surrichiamato (art. 2), e ciò indipendentemente dalla soluzione da darsi alla questione afferente alla competenza giurisdizionale sulla controversia riguardante il presupposto atto di accertamento.

3) - La -- SSRR-- S.p.a. contrasta gli assunti in tal guisa ex adverso prospettati sulla base delle seguenti osservazioni:

a) - Con riguardo al difetto di giurisdizione quanto alla controversia attinente al decreto del Ministro delle finanze del 19 maggio 1997 (art. 9 del codice di procedura civile; artt. 2, 19, 71 e 77 del D.Lgs. n. 546/1992; art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 anche in relazione al sistema di tutela previsto a seguito dei previ filtri amministrativi, la società summenzionata deduce che "l'assunto del Comune, è infondato alla luce di una corretta interpretazione delle regole di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria" e che, perciò, "sulla sentenza della Corte territoriale veneziana merita conferma:" più specificamente, fa presente, innanzi tutto, che il ricorso amministrativo e poi l'azione giudiziaria avanti all'a.g.o. di cui all'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 erano un unico sistema di armonico, in quanto a) - erano attuazione del principio generale di cui all'art. 9 del codice di procedura civile, per cui, salvo i casi espressamente previsti in materia tributaria la giurisdizione in materia di imposte e tasse spetta al Tribunale civile (e) solo per non aggravare troppo il carico giudiziario era previsto il previo rimedio amministrativo prima di adire il giudice ordinario", e b)- "il previo filtro amministrativo richiedeva in ogni caso la successiva tutela giurisdizionale ai sensi dell'art. 113 della Costituzione e detta tutela è stata sempre assegnata al giudice ordinario a seguito del ricorso ad autorità amministrative", "mentre non si conoscono casi in cui il filtro amministrativo è propedeutico all'azione avanti al giudice speciale tributario" sostiene, quindi, che, alla stregua dell'esposto rilievo, è da ritenere che l'art. 77, D.Lgs. n. 546/1992 vada interpretato nel senso che la prevista conferma legislativa del filtro amministrativo di cui all'art.20, D.P.R. n. 638/1972 comporta altresì conferma e continuità della naturalmente concatenata fase giurisdizionale avanti all'a.g.o.", e che "dunque appare corretta la statuizione della Corte territoriale veneziana", che ha fatto applicazione ", del principio di continuità della tutela ex art. 20, D.P.R. n. 638/1972, reso ultrattivo dall'art. 77 del D.Lgs. n.546/1992" accampa, ancora, essere stata del tutto ortodossa l'affermazione del giudice del merito circa l'irriducibilità del decreto ministeriale adottato a conclusione dell'iter amministrativo previsto dal ridetto art.20, D.P.R. n. 638 del 1972 nel novero degli atti dichiarati impugnabili davanti alle Commissioni tributarie dall'art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e ciò in ragione della natura di atto giustiziale" propria di tale decreto.

b) - La società anzidetta, di poi, "sulla cartella esattoriale n.========= recante iscrizione a ruolo dei canoni di depurazione e fognatura dovuti a conguaglio del 1993 ed in via provvisoria per il 1994", adduce una "inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (art. 100 del codice di procedura civile) in ragione dell'intervenuto ordine di sgravio da parte della Direzione Regionale (delle entrate) del Veneto e dell'intervenuto rimborso da parte del Comune di Abano Terme".

4) La -- SSRR-- S.p.a., quindi, con il motivo articolato per suffragare il suo ricorso incidentale, assunto, condizionato, deducendo "difetto di giurisdizione: art. 2, D.Lgs. n. 546/1992; art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638; art. 5 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360, n.1 del codice di procedura civile", chiede, in buona sostanza, che la pronuncia declinatoria della propria giurisdizione e dichiarativa della competenza giurisdizionale del giudice ordinario sulle cause in narrativa resa dalla Commissione tributaria regionale del Veneto venga, comunque, tenuta ferma sia pure per ragioni diverse da quelle da detta Commissione addotte per supportarla. La società menzionata, al considerato proposito, ribadendo assunti già sviluppati in sede di merito, prospetta che, nella pendenza dell'iter procedimentale amministrativo istituto a mente dell'art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 per contrastare l'avversa pretesa impositiva, e prima della intervenuta operatività del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa deducente ha istituito dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria all'epoca giurisdizionalmente competente, e più precisamente dinanzi al Tribunale di Padova, vertenze, tuttora in corso, nel quadro delle quali ha azionato domande intese ad ottenere accertamento negativo dei crediti tributari anche qui in discussione; accampando, poi, che le vertenze considerate destinate a restare, comunque, riservate alla condizione del giudice adito in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis sancito dall'art. 5 del codice di procedura civile, avrebbero identità di oggetto con quella qui in esame, allega che questa, anche in considerazione di tale dato, dovrebbe, e avrebbe dovuto, essere sottratta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ed attratta nella sfera di attribuzioni giurisdizionali del giudice ordinario, previamente chiamato a statuire sui rapporti controversi.

5) Il Comune di Abano Terme, con il suo controricorso, replica all'avverso gravame sostenendo che la regola della perpetuatio iurisdictionis non reca una disciplina dei rapporti tra procedimenti e non può in alcun modo determinare l'assorbimento di un procedimento in un altro, come si vorrebbe da controparte", e, perciò, non può essere invocata a giustificazione della richiesta di attrazione della qui delibata vertenza in quella in atto dinanzi al Tribunale di Padova. Soggiunge che al riconoscimento della competenza esclusiva del giudice civile sui rapporti di imposta" discussi "potrebbe (in ipotesi) giungersi solo per via dell'art.20, D.P.R. n. 638/1972 pro inutiliter tempore rilevante e cioè se si potesse ritenere totalmente improduttivo di effetti, siccome adottato nella già insorta contestazione giudiziaria dei crediti tributari in controversia, il decreto ministeriale di cui al paragrafo 2) della narrativa.

6) - Ai fini della pronuncia sui gravami considerati, sui configgenti assunti addotti per suffragarli, e sulla questione di giurisdizione con tali assunti posta, soccorrono le seguenti riflessioni.
a) - Il giudizio in esame ha per oggetto due controversie, quelle di cui ai capi 1) e 2) della narrativa, istituite in sede giurisdizionale in data successiva all'1 aprile 1996, ossia nella ormai intervenuta vigenza ed operatività del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, concernenti entrambe richiesta di accertamento della debenza di canoni di depurazione di acque reflue, di cui all'art. 17, L. 10 maggio 1976, n. 319, assunti, dovuti per gli anni dal 1982 al 1994, e cioè di prestazioni patrimoniali da avere per incontestatamente qualificabili come tributi comunali (cfr., in tal senso, da ultimo, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 14266 del 15 novembre 2001).

b) - Le vertenze di che trattasi, introdotte per ottenere la rimozione di atti amministrativi - cartella esattoriale e decreto ministeriale emesso all'esito di procedimento di ricorso gerarchico previsto dall'art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 - suscettibili di importare, se non tempestivamente impugnati e divenuti, quindi, definitivi, accertamento incontestabile, rispettivamente, e positivo o negativo dei discussi crediti di imposta, ai termini, dell'art. 2, D.Lgs. n. 556 del 1992, cit. così nel testo originario - comma 1, lettera h), come in quello risultante dalla novellazione sancita dall'art. 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448, avuto riguardo al relativo oggetto ed al momento della loro istituzione, non possono non essere ravvisate appartenenti alla giurisdizione delle Commissioni tributarie istituite con D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545. In merito si impongono alcune puntualizzazioni.

a) - Il dato che antecedentemente all'entrata in vigore del ripetuto D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sia stato in atto fra le parti, con riferimento ad alcuni o a tutti i rapporti tributari in discussione, un contenzioso istituito dinanzi ad autorità amministrative a mente dell'art.20, D.P.R. n. 638 del 1972, cit., e che nella vigenza della norma considerata, ora abrogata dall'art. 71, comma 1, del dinanzi ricordato D.Lgs. n. 546 del 1992, risultava configurato come, eventualmente, prodromico alla istituzione di vertenza riservata alla cognizione del giudice ordinario non può rilevare ai fini in argomento, e, in particolare, in vista dell'applicazione del principio della perpetuatio iurisdictionis sancito nell'art. 5 del codice di procedura civile: il principio in discorso, difatti, importa la irrilevanza dei mutamenti della legge - e/o dello stato di fatto rispetto alla giurisdizione sulle controversie radicate in sede giurisdizionale prima dei mutamenti cennati, e non può operare in relazione a casi in cui, come in quello in esame, i mutamenti medesimi intervengono quando il contenzioso fra le parti non sia ancora sfociato in liti giudiziarie.
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Al riguardo, è utile evidenziare che l'Amministrazione finanziaria dello Stato, con circolare n. 291/E del 18 dicembre 1996, interpretando l'art. 77, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (per il quale "le controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell'art. 2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all'Intendente di finanza ed al Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data di insediamento delle nuove Commissioni 1 aprile 1993 - continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti organi secondo le relative disposizioni, ancorchè abrogate ai sensi dell'art. 71), ha espresso l'avviso, del tutto condivisibile, che il provvedimento ministeriale conclusivo del procedimento di ricorso gerarchico previsto dall'art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 debba intendersi impugnabile, dopo la data suindicata, dinanzi ai giudici tributari.

b) - Non ha fondamento l'assunto, prospettato dalla società controricorrente e ricorrente incidentale, secondo il quale, ai fini della discussa pronuncia sulla giurisdizione, dovrebbe tenersi conto della circostanza che essa deducente, antecedentemente all'entrata in vigore del più volte ricordato D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e nella pendenza del ripetuto contenzioso amministrativo di cui all'art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, aveva introdotto dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi della norma da ultimo citata, all'epoca incontestatamente ancora operante, azioni, tuttora sub iudice, volte a conseguire accertamento negativo delle ragioni impositive ex adverso vantate anche nella presente sede nei suoi confronti.

Ed invero a prescindere da ogni altra, pur fattibile, osservazione, è da dire che il presente giudizio ha oggetto, comunque, non coincidente con quello del contenzioso cui fa riferimento la società sunnominata, risultando inteso, giusta quanto dianzi posto in risalto, a perseguire la rimozione di provvedimenti amministrativi intervenuti medio tempore e suscettibili, se non autonomamente contestati ed invalidati, di pregiudicare, in un senso o in un altro, l'esito del contenzioso ridetto.

c) - Non rileva, in funzione della soluzione della discussa questione di giurisdizione, la dedotta intervenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla vertenza di cui al paragrafo 1) della narrativa, dovendo, comunque, essere adottata ogni pronuncia al riguardo del giudice giurisdizionalmente competente sulla controversia.

d) - Prima di concludere sul tema è opportuno osservare che, con riferimento al tributo in argomento, è da avere per venuta meno la riserva giurisdizione in favore del giudice ordinario prevista dall'art. 20, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 - che come detto, prevedeva, dopo l'esaurimento di ricorsi amministrativi, l'esperimento di azione giudiziaria per contestare gli atti impositivi emessi in relazione all'accertamento del canone di cui trattasi; - ed invero, tale norma, richiamata ancora come applicabile nella subiecta materia dell'art. 2, D.L. 17 marzo 1995, n. 79, come convertito nella L. 11 maggio 1995, n. 172, risulta, allo stato, definitivamente abrogata, a decorrere dal 1 aprile 1996, in ragione della sopravvenuta piena operatività da tale ultima data del ripetuto D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (cfr. in terminis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 300 del 27 maggio 1999, id., sent. n. 371 del 30 giugno 1999).

e) - Corollario delle osservazioni fini qui sviluppate è che il primo ed il terzo motivo del ricorso, deduce che le riportate proposizioni si rivelerebbero inficiate da "violazione dell'art. 102 del codice di procedura civile e dell'art. 14, D.Lgs. n. 546/1992 (art. 360, n. 4, del codice di procedura civile), sostenendo, in definitiva, da un lato, che, se fosse stata realmente ravvisabile la situazione di litiscosorzio ritenuta dalla Commissione tributaria regionale, tale situazione avrebbe dovuto imporre l'adozione non già di una declaratoria di inammissibilità del suo ricorso contro il decreto Ministeriale di cui in narrativa sub 2) ma, di un ordine di integrazione del contraddittorio, e, dall'altro, doversi escludere l'attribuibilità al ministero delle finanze della qualità di parte dei rapporti tributari discussi e consequelzialmente, di contraddittore necessario del giudizio in argomento.
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La doglianza, in sè inammissibile, perchè intesa a censurare un profilo della motivazione della sentenza impugnata sviluppato unicamente ad abundantiam ed ontologicamente privo, perciò, di concreta ed effettiva valenza decisoria, attenendo a questione suscettibile di essere posta, anche, d'ufficio e che si configura, addirittura, come pregiudiziale pur rispetto alla tematica concernente la giurisdizione, non può non essere, comunque, delibata. In proposito, e prescindendo dal rilievo dell'esattezza della tesi del ricorrente principale secondo la quale la mancata vocatio in ius di un litisconsorte necessario, quand'anche riscontrabile, e riscontrata, al massimo, avrebbe dovuto indurre il giudice dell'appello a rimettere la causa, ex art. 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, alla Commissione tributaria provinciale per la regolarizzazione del contradditorio a mente dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. citato, e non già a ritenere l'inammissibilità del suo discusso reclamo, è da dire che il Ministero delle finanze è del tutto estraneo al rapporto fra Comune e cittadino contribuente avente ad oggetto i tributi di competenza dell'ente locale, e, quindi, non ha titolo per partecipare al contenzioso concernente detto rapporto che insorga fra i soggetti, attivo e passivo, di questo: deve escludersi, di conseguenza, la riscontrabilità dell'irregolarità della costituzione del contraddittorio come sopra ipotizzata nella sentenza impugnata.
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P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il principale, rigetta l'incidentale, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione delle Commissioni tributarie e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese, alla Commissione tributaria regionale del Veneto.


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