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Sentenza
16 maggio - 22 ottobre 2002, n. 14896
CORTE
DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE
CORTE
DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE
SENTENZA 16 maggio - 22 ottobre 2002, n. 14896
SVOLGIMENTO
DEL PROCESSO
1) La -- SSRR-- S.p.a., titolare della gestione dell'hotel R. di
===== =====, a suo tempo, impugnò ritualmente dinanzi alla
Commissione tributaria provinciale di Padova la cartella n. =========,
notificatale l'11 aprile 1996, con la quale le era stato intimato
il pagamento di canoni di depurazione di acque reflue, assunti dovuti
da essa reclamante al Comune di Abano Terme per il 1994: per suffragare
l'impugnativa articolò deduzioni intese a contestare sia
la legittimità formale dell'atto revocato in discussione,
sia la fondatezza sostanziale della pretesa impositiva allo stesso
sottesa.
La
Commissione adita, con sentenza n. 90 resa il 15 aprile 1997 nel
contraddittorio e nella resistenza del Comune di Abano Terme, nonché
della -- CRPR-- S.p.a., titolare della riscossione del tributo in
argomento, dopo aver disatteso tutte le allegazioni della società
sunnominata dirette ad evidenziare l'asserita nullità della
cartella discussa, accolse l'impugnativa, rilevando l'insussistenza
dei presupposti dell'insorgenza del credito tributario vantato dalla
P.A. resistente.
2)
Il Comune di Abano Terme, con inviti di pagamento notificati tra
il 1984 ed il 1994, chiese alla -- SSRR-- S.p.a. il pagamento di
canoni di depurazione e fognatura di cui alla L. l0 maggio 1976,
n. 319, allegati, dalla medesima dovutigli per gli anni dal 1982
al 1993, ed in via provvisoria anche per il 1994, sempre nella qualità
di titolare della gestione del dianzi menzionato hotel R..
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La
-- SSRR-- S.p.a., impugnò separatamente tutti gli inviti
in questione ai termini dell'art. 20, comma 1, D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 638 dinanzi all'Intendente di finanza di Padova, il quale,
peraltro, con distinti provvedimenti, disattese tutti i suoi reclami.
La -- SSRR-- S.p.a, quindi, sempre ai sensi dell'art. 20, comma
1, D.P.R. n. 638 del 1973, cit., reclamò i considerati provvedimenti
intendentizi al Ministero delle finanze, che, con decreto emesso
il 19 maggio 1997 e notificato il 30 giugno 1997, annullò
tutti gli atti contestati e dichiarò fondate le ragioni vantate
dalla reclamante. Il Comune di Abano Terme, a questo punto, con
ricorso prodotto nel 1997, impugnò dinanzi alla Commissione
tributaria provinciale di Padova il suindicato decreto ministeriale,
chiedendo accertarsi l'invalidità di tale provvedimento e
la sostanziale bontà delle ragioni impositive state oggetto
dei dianzi ricordati inviti di pagamento rivolti alla ridetta --
SSRR-- S.p.a..
La Commissione adita, con sentenza n. 142 del 27 agosto 1999, resa
nel contraddittorio della società summenzionata, rigettò
il ricorso.
3)
- Sugli appelli, rispettivamente, principali ed incidentali prodotti
dal Comune di Abano Terme e dalla -- SSRR-- S.p.a. avverso le due
sentenze richiamate nei paragrafi precedenti, la Commissione tributaria
regionale del Veneto nella sanzionata riunione delle cause, con
sentenza in data 11 novembre 1999, dichiarò inammissibili,
per difetto di giurisdizione, i gravami principali, inammissibile
l'appello indicentale proposto avverso la sentenza del primo giudice
n. 90 del 1997 ed infondato l'appello incidentale interposto avverso
la sentenza di tale ultimo giudice n. 142 del 1999.
La
Commissione tributaria regionale, nella sostanza, e per quanto può
interessare nel presente giudizio di legittimità, motivò
la pronuncia così resa rilevando, in primo luogo, che, ad
iniziativa della -- SSRR-- S.p.a., risultava istituita e pendente,
da epoca antecedente all'emissione del decreto ministeriale di cui
sub 2), dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria una vertenza
avente ad oggetto una domanda della società suddetta tendente
ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto del Comune
di Abano Terme di esigere i canoni di depurazione in discussione,
e che tale vertenza doveva intendersi, comunque, riservata alla
cognizione del giudice ordinario in virtù del principio della
perpetuatio della giurisdizione sancito dall'art. 5 del codice di
procedura civile; osservando, quindi, che le contestazioni in ordine
ai rapporti tributari controversi erano insorte con i ricorsi amministrativi,
a suo tempo proposti dalla appellante incidentale a mente dell'art.
20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, e che, perciò, alla stregua
di tale disposizione legislativa, e ad onta della relativa sapraggiunta
abrogazione risultante dall'art. 71, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, sempre in virtù del ripetuto principio della perpetuatio
della giurisdizione, era da ritenere persistente la giurisdizione
dell'autorità giudiziaria ordinaria sulla vertenza in esame
pur nell'intervenuta operatività del D.Lgs. n. 546 del 1992,
cit., recante attribuzione alle Commissioni tributarie della competenza
giurisdizionale sulle cause concernenti i tributi comunali (art.
2); considerando, ancora, non essere compreso il decreto ministeriale
previsto dall'art. 20, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 fra
gli atti impositivi contestabili dinanzi alle Commissioni tributarie;
soggiungendo competere al giudice ordinario anche l'impugnativa
di cartella di cui sub 1), posto che questa era stata contestata,
anche, con riferimento alla dedotta, inesistenza di un titolo presupposto
atto a legittimarla e che la causa attinente a tale titolo era l'altra,
come sopra ravvisata riservata alla condizione del giudice predetto.
4)
- Il Comune di Abano Teme ricorre con tre motivi, il primo ed il
terzo dei quali intesi a censurare la pronuncia del giudice del
merito in tema di giurisdizione per la cassazione della sentenza
di secondo grado surrichiamata, per quanto risulta, non notificata.
La
-- SSRR-- S.p.a. resiste al ricorso, notificatole il 19 dicembre
2000, con controricorso del 25 gennaio 2001, contestualmente proponendo
ricorso incidentale, assunto, condizionato, sorretto da un unico
motivo, esso pure volto a prospettare questione di giurisdizione.
Il Comune di Abano Terme resiste a tale ricorso con controricorso
del 2 marzo 2001.
Il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono stati notificati,
rispettivamente, il 19 dicembre 2000 ed il 25 gennaio 2001 anche
alla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a., essendo stata
essa pure partecipe degli stadi di merito del processo.
L'istituto di credito così intimato non ha svolto attività
difensiva nella presente sede.
Così il Comune di Abano Terme, come la -- SSRR-- S.p.a.,
hanno depositato memoria.
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MOTIVI
DEL RICORSO
1)
I ricorsi, separatamente proposti avverso la stessa sentenza, a
mente dell'art. 335 del codice di procedura civile, devono essere
riuniti.
2)
- A) - Il Comune di Abano Terme, con il primo mezzo del suo ricorso
principale - intitolato "sui capi della sentenza attinenti
al decreto del Ministro delle finanze: violazione delle regole di
riparto fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria (artt.
2, 19, 71 e 77, D.Lgs. n.546/1992, art. 20 D.P.R. n. 638/1972, art.
5 del codice di procedura civile: art. 360, n. 1 del codice di procedura
civile)" -, censura la pronuncia nei sensi illustrati resa
dalla Commissione tributaria regionale del Veneto in ordine alla
giurisdizione sulla causa di cui al capo 2) della narrativa.
La
P.A. anzidetta, sulla premessa che il giudice dell'appello ha basato
la sua contestata statuizione, recante declaratoria della giurisdizione
dell'autorità giudiziaria ordinaria relativamente alla vertenza
discussa, da un lato, sul rilievo che "l'art. 20, D.P.R. n.
638/1972, che affermava la competenza del giudice ordinario sulle
controversie in materia di tributi locali, sebbene abrogato a decorrere
dal 1 aprile 1996, continua ad operare in relazione alla presente
causa, dal momento che i ricorsi amministrativi all'Intendenza di
finanza (prodromici all'azione giudiziaria) sono stati esperiti
dalla società (odierna ricorrente incidentale) prima dell'indicata
data di abrogazione", sicchè opererebbe "al riguardo
la regola della perpetuatio iurisdictionis contenuta nell'art. 5,
del codice di procedura civile", e, dall'altro, sulla considerazione
che "il decreto di accoglimento del Ministro delle finanze
impugnato dal Comune in primo grado non costituisce atto impugnabile
innanzi alle Commissioni tributarie in quanto estraneo alla tassativa
elencazione contenuta nell'art. 19, D.Lgs. n.546/1992", deduce
che entrambi i richiamati "assunti appaiono ...erronei":
più specificamente, dopo aver fatto presente
a)
- che l'art. 20, D.P.R. n.638/1972, prevede per gli accertamenti
tributari degli enti locali un sistema di tutela amministrativa
in due gradi (l'uno dinanzi all'Intendenza di finanza ed il successivo
innanzi al Ministro) prodromico alla tutela innanzi al giudice ordinario",
b)
- che l'art. 71, D.Lgs. n. 546/1992 ha abrogato tale disposizione
con decorrenza 1 aprile 1996, anche ai fini di coordinamento con
l'art. 2 dello stesso D.Lgs., che a partire dalla medesima data
attribuisce alle Commissioni tributarie le controversie in materia
di tributi locali",
c)
- che l'art. 5, del codice di procedura civile, ... dispone che
la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla
legge vigente al momento della proposizione della domanda, e non
hanno rilevanza rispetto ad esse, i successivi mutamenti della legge
prospetta, in primo luogo, che "per effetto del combinato disposto
di tali disposizioni "mentre" le controversie in materia
di tributi locali introdotte con domanda anteriore al 1 aprile 1996
e radicate innanzi al giudice ordinario ex art.20, D.P.R. n. 638/1972
sono rimaste di competenza di tale giudice... nonostante la successiva
abrogazione dello stesso art. 20" invece le controversie sulla
medesima materia introdotte dal 1 aprile 1996 appartengono alla
giurisdizione tributaria, per esse risultando ab origine operanti
i nuovi criteri di riparto fra giudice, ordinario e giudice tributario
di cui all'art. 2, D.Lgs. n. 546/1992" denuncia, quindi, che,
dando erronea applicazione a tale pur chiarissima disciplina, i
secondi giudici hanno ritenuto che il momento di proposizione della
domanda rilevante ex art. 5, del codice di procedura civile fosse
quello di notifica dei ricorsi amministrativi all'Intendenza di
finanza da parte della -- SSRR-- S.p.a. (tutti in effetti anteriori
al 1 aprile 1996), e, per tale motivo, hanno affermato l'applicabilità
(nella fattispecie) dell'art. 20, D.P.R. n. 638/1972, comma 6, operante
fino al 1 aprile 1996, che assegnava al giudice ordinario la giurisdizione
delle controversie in materia di tributi locali", quando, al
contrario, "è fin troppo evidente che, ai fini di cui
all'art. 5 del codice di procedura civile, per domanda si intende
solo ed esclusivamente la domanda giudiziale, e non certo l'esperimento
di un previo rimedio puramente amministrativo quale è il
ricorso all'Intendenza di finanza", e che "domanda giudiziale
nel caso di specie è solo l'impugnazione del decreto del
Ministro innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Padova
avvenuta" ad opera di essa deducente "in data 14 ottobre
1997, quando, cioè, non vigeva più l'art. 23, D.P.R.
n.638/1972 ed operava la nuova regola di riparto tra giurisdizione
ordinaria (e giurisdizione tributaria di cui all'art. 2, D.Lgs.
n. 546/1992)".
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L'ente
summenzionato, sul tema, puntualizza, ancora, che "non può
certo rilevare in senso contrario il disposto dell'art. 72, D.Lgs.
n. 546/1992", in quanto "tale norma", recitando che
"le controversie relative ai tributi comunali e locali per
le quali era previsto il ricorso all'Intendenza di finanza o al
Ministro delle finanze, se non ancora definite alla data di insediamento
delle nuove Commissioni, continuano ad essere decise in sede amministrativa
dai suddetti organi secondo le relative disposizioni ancorchè
abrogate ai sensi dell'art. 71", "si limita a far salvi
i ricorsi amministrativi ex art. 20, D.P.R. n. 638/1992 che alla
data del 1 aprile 1996 risultavano già proposti ma nulla
dice in ordine al successivo, eventuale e distinto procedimento
giurisdizionale, il quale soggiace, dunque, quanto alla determinazione
della giurisdizione, ai già considerati artt. 2 e 71, D.Lgs.
n. 546/1992".
Il
ricorrente principale prosegue ribadendo la, già allegata,
assoluta, erroneità della declaratoria del giudice del merito
circa "l'estraneità" del decreto ministeriale di
cui all'art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 all'elenco degli
atti impugnabili innanzi alle Commissioni tributarie ex art. 19,
D.Lgs. n. 546/1992", ed accampa, per un verso, che, in contrasto
con quanto da detto giudice ritenuto, il decreto cennato andrebbe
ravvisato riducibile fra gli atti di accertamento contestabili con
i rimedi previsti dal sistema del contenzioso tributario, e, per
un altro che comunque, "la giurisdizione del giudice tributario
è determinata dalla legge per materia e non già per
atti impugnabili", ...
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(Omissis)
L'ente
ridetto, sul considerato profilo della vertenza, conclude evidenziando
che "la tesi seguita dal giudice di appello appare lesiva del
principio costituzionale del giudice naturale di cui all'art. 25,
comma 1, Cost., e va, pertanto, respinta, .., anche, in ossequio
al canone di interpretazione costituzionalmente conforme delle norme
di legge": rilevato, infatti, che, "a seguito del noto
intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 132/1998), l'esaurimento
dei rimedi amministrativi previsti dall'art. 20, D.P.R. n. 638/1972
costituisce oggi una facoltà concessa al contribuente prima
di fare eventualmente ricorso alla tutela giurisdizionale, e non
più un onere condizionante l'esperibilità di tale
forma di tutela", e che, perciò, i contribuenti per
i quali tuttora penda un procedimento di riesame amministrativo
....possono alternativamente attendere la conclusione del procedimento
stesso, ricorrendo al giudice in caso di esito negativo, oppure
abbandonare detto procedimento ed adire immediatamente l'autorità
giudiziaria", assume che a voler seguire la tesi del giudice
di appello, si avrebbe
.
che nel primo caso..., dovendo l'azione giudiziale dirigersi contro
un provvedimento asseritamente non ricorribile in Commissione tributaria,
.-
la controversia apparterrebbe alla giurisdizione ordinaria",
e che nel secondo caso (...) avendo ad oggetto un accertamento tributario
stricto sensu la controversia apparterrebbe alla Commissione tributaria",
con la conseguenza che "la controversia in materia di tributi
locali verrebbe così ad essere, alternativamente, del giudice
ordinario o di quello tributario a seconda delle scelte processuali
del contribuente con buona pace del principio del giudice naturale
e dell'inderogabilità assoluta delle norme sulla giurisdizione".
B)
- Il Comune di Abano Terme, con il terzo mezzo del suo ricorso -
intitolato "sulla cartella di pagamento per il 1994: violazione
sulle regole di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione
tributaria (artt. 2, 19, 71 e 77, D.Lgs. n. 546/1992, art. 20, D.P.R.
n. 638/1972; art. 360, n.1, del codice di procedura civile ed "omessa
o insufficiente motivazione: art. 360, n. 5, del codice di procedura
civile -, critica la pronuncia, come sopra adottata dalla Commissione
tributaria regionale del Veneto in ordine alla giurisdizione sulla
causa di cui al capo 1) della narrativa ed alla riscontrata riducibilità
di tale causa nel novero di quelle riservate alla cognizione del
giudice ordinario: dopo aver posto in risalto che la cartella in
discussione, recante intimazione di pagamento di un tributo comunale,
quale sicuramente deve intendersi il "canone" di depurazione
e fognatura relativo al 1994, è stata, incontestatamente,
notificata l'11 aprile 1996, e che la impugnativa della stessa è
stata proposta, quindi, nella già intervenuta operatività
del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sostiene che la vertenza insorta
a seguito della realizzata produzione dell'impugnativa considerata
avrebbe dovuto, e deve, essere ritenuta soggetta, comunque, alla
giurisdizione del giudice tributario in base alla normativa di cui
al D.Lgs.
surrichiamato
(art. 2), e ciò indipendentemente dalla soluzione da darsi
alla questione afferente alla competenza giurisdizionale sulla controversia
riguardante il presupposto atto di accertamento.
3)
- La -- SSRR-- S.p.a. contrasta gli assunti in tal guisa ex adverso
prospettati sulla base delle seguenti osservazioni:
a)
- Con riguardo al difetto di giurisdizione quanto alla controversia
attinente al decreto del Ministro delle finanze del 19 maggio 1997
(art. 9 del codice di procedura civile; artt. 2, 19, 71 e 77 del
D.Lgs. n. 546/1992; art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 anche
in relazione al sistema di tutela previsto a seguito dei previ filtri
amministrativi, la società summenzionata deduce che "l'assunto
del Comune, è infondato alla luce di una corretta interpretazione
delle regole di riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione
tributaria" e che, perciò, "sulla sentenza della
Corte territoriale veneziana merita conferma:" più specificamente,
fa presente, innanzi tutto, che il ricorso amministrativo e poi
l'azione giudiziaria avanti all'a.g.o. di cui all'art. 20 del D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 638 erano un unico sistema di armonico, in quanto
a) - erano attuazione del principio generale di cui all'art. 9 del
codice di procedura civile, per cui, salvo i casi espressamente
previsti in materia tributaria la giurisdizione in materia di imposte
e tasse spetta al Tribunale civile (e) solo per non aggravare troppo
il carico giudiziario era previsto il previo rimedio amministrativo
prima di adire il giudice ordinario", e b)- "il previo
filtro amministrativo richiedeva in ogni caso la successiva tutela
giurisdizionale ai sensi dell'art. 113 della Costituzione e detta
tutela è stata sempre assegnata al giudice ordinario a seguito
del ricorso ad autorità amministrative", "mentre
non si conoscono casi in cui il filtro amministrativo è propedeutico
all'azione avanti al giudice speciale tributario" sostiene,
quindi, che, alla stregua dell'esposto rilievo, è da ritenere
che l'art. 77, D.Lgs. n. 546/1992 vada interpretato nel senso che
la prevista conferma legislativa del filtro amministrativo di cui
all'art.20, D.P.R. n. 638/1972 comporta altresì conferma
e continuità della naturalmente concatenata fase giurisdizionale
avanti all'a.g.o.", e che "dunque appare corretta la statuizione
della Corte territoriale veneziana", che ha fatto applicazione
", del principio di continuità della tutela ex art.
20, D.P.R. n. 638/1972, reso ultrattivo dall'art. 77 del D.Lgs.
n.546/1992" accampa, ancora, essere stata del tutto ortodossa
l'affermazione del giudice del merito circa l'irriducibilità
del decreto ministeriale adottato a conclusione dell'iter amministrativo
previsto dal ridetto art.20, D.P.R. n. 638 del 1972 nel novero degli
atti dichiarati impugnabili davanti alle Commissioni tributarie
dall'art. 19, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e ciò in ragione
della natura di atto giustiziale" propria di tale decreto.
b)
- La società anzidetta, di poi, "sulla cartella esattoriale
n.========= recante iscrizione a ruolo dei canoni di depurazione
e fognatura dovuti a conguaglio del 1993 ed in via provvisoria per
il 1994", adduce una "inammissibilità del ricorso
per sopravvenuta carenza di interesse (art. 100 del codice di procedura
civile) in ragione dell'intervenuto ordine di sgravio da parte della
Direzione Regionale (delle entrate) del Veneto e dell'intervenuto
rimborso da parte del Comune di Abano Terme".
4)
La -- SSRR-- S.p.a., quindi, con il motivo articolato per suffragare
il suo ricorso incidentale, assunto, condizionato, deducendo "difetto
di giurisdizione: art. 2, D.Lgs. n. 546/1992; art. 20, D.P.R. 26
ottobre 1972, n. 638; art. 5 del codice di procedura civile, in
relazione all'art. 360, n.1 del codice di procedura civile",
chiede, in buona sostanza, che la pronuncia declinatoria della propria
giurisdizione e dichiarativa della competenza giurisdizionale del
giudice ordinario sulle cause in narrativa resa dalla Commissione
tributaria regionale del Veneto venga, comunque, tenuta ferma sia
pure per ragioni diverse da quelle da detta Commissione addotte
per supportarla. La società menzionata, al considerato proposito,
ribadendo assunti già sviluppati in sede di merito, prospetta
che, nella pendenza dell'iter procedimentale amministrativo istituto
a mente dell'art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 per contrastare
l'avversa pretesa impositiva, e prima della intervenuta operatività
del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essa deducente ha istituito
dinanzi alla autorità giudiziaria ordinaria all'epoca giurisdizionalmente
competente, e più precisamente dinanzi al Tribunale di Padova,
vertenze, tuttora in corso, nel quadro delle quali ha azionato domande
intese ad ottenere accertamento negativo dei crediti tributari anche
qui in discussione; accampando, poi, che le vertenze considerate
destinate a restare, comunque, riservate alla condizione del giudice
adito in virtù del principio della perpetuatio iurisdictionis
sancito dall'art. 5 del codice di procedura civile, avrebbero identità
di oggetto con quella qui in esame, allega che questa, anche in
considerazione di tale dato, dovrebbe, e avrebbe dovuto, essere
sottratta alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ed attratta
nella sfera di attribuzioni giurisdizionali del giudice ordinario,
previamente chiamato a statuire sui rapporti controversi.
5)
Il Comune di Abano Terme, con il suo controricorso, replica all'avverso
gravame sostenendo che la regola della perpetuatio iurisdictionis
non reca una disciplina dei rapporti tra procedimenti e non può
in alcun modo determinare l'assorbimento di un procedimento in un
altro, come si vorrebbe da controparte", e, perciò,
non può essere invocata a giustificazione della richiesta
di attrazione della qui delibata vertenza in quella in atto dinanzi
al Tribunale di Padova. Soggiunge che al riconoscimento della competenza
esclusiva del giudice civile sui rapporti di imposta" discussi
"potrebbe (in ipotesi) giungersi solo per via dell'art.20,
D.P.R. n. 638/1972 pro inutiliter tempore rilevante e cioè
se si potesse ritenere totalmente improduttivo di effetti, siccome
adottato nella già insorta contestazione giudiziaria dei
crediti tributari in controversia, il decreto ministeriale di cui
al paragrafo 2) della narrativa.
6)
- Ai fini della pronuncia sui gravami considerati, sui configgenti
assunti addotti per suffragarli, e sulla questione di giurisdizione
con tali assunti posta, soccorrono le seguenti riflessioni.
a) - Il giudizio in esame ha per oggetto due controversie, quelle
di cui ai capi 1) e 2) della narrativa, istituite in sede giurisdizionale
in data successiva all'1 aprile 1996, ossia nella ormai intervenuta
vigenza ed operatività del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,
concernenti entrambe richiesta di accertamento della debenza di
canoni di depurazione di acque reflue, di cui all'art. 17, L. 10
maggio 1976, n. 319, assunti, dovuti per gli anni dal 1982 al 1994,
e cioè di prestazioni patrimoniali da avere per incontestatamente
qualificabili come tributi comunali (cfr., in tal senso, da ultimo,
Cass. SS.UU. civ., sent. n. 14266 del 15 novembre 2001).
b)
- Le vertenze di che trattasi, introdotte per ottenere la rimozione
di atti amministrativi - cartella esattoriale e decreto ministeriale
emesso all'esito di procedimento di ricorso gerarchico previsto
dall'art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 - suscettibili di importare,
se non tempestivamente impugnati e divenuti, quindi, definitivi,
accertamento incontestabile, rispettivamente, e positivo o negativo
dei discussi crediti di imposta, ai termini, dell'art. 2, D.Lgs.
n. 556 del 1992, cit. così nel testo originario - comma 1,
lettera h), come in quello risultante dalla novellazione sancita
dall'art. 2, L. 28 dicembre 2001, n. 448, avuto riguardo al relativo
oggetto ed al momento della loro istituzione, non possono non essere
ravvisate appartenenti alla giurisdizione delle Commissioni tributarie
istituite con D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545. In merito si impongono
alcune puntualizzazioni.
a)
- Il dato che antecedentemente all'entrata in vigore del ripetuto
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 sia stato in atto fra le parti,
con riferimento ad alcuni o a tutti i rapporti tributari in discussione,
un contenzioso istituito dinanzi ad autorità amministrative
a mente dell'art.20, D.P.R. n. 638 del 1972, cit., e che nella vigenza
della norma considerata, ora abrogata dall'art. 71, comma 1, del
dinanzi ricordato D.Lgs. n. 546 del 1992, risultava configurato
come, eventualmente, prodromico alla istituzione di vertenza riservata
alla cognizione del giudice ordinario non può rilevare ai
fini in argomento, e, in particolare, in vista dell'applicazione
del principio della perpetuatio iurisdictionis sancito nell'art.
5 del codice di procedura civile: il principio in discorso, difatti,
importa la irrilevanza dei mutamenti della legge - e/o dello stato
di fatto rispetto alla giurisdizione sulle controversie radicate
in sede giurisdizionale prima dei mutamenti cennati, e non può
operare in relazione a casi in cui, come in quello in esame, i mutamenti
medesimi intervengono quando il contenzioso fra le parti non sia
ancora sfociato in liti giudiziarie.
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Al
riguardo, è utile evidenziare che l'Amministrazione finanziaria
dello Stato, con circolare n. 291/E del 18 dicembre 1996, interpretando
l'art. 77, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (per il quale "le
controversie relative ai tributi comunali e locali indicati nell'art.
2, lettera h), per le quali era previsto il ricorso all'Intendente
di finanza ed al Ministro delle finanze, se non ancora definite
alla data di insediamento delle nuove Commissioni 1 aprile 1993
- continuano ad essere decise in sede amministrativa dai suddetti
organi secondo le relative disposizioni, ancorchè abrogate
ai sensi dell'art. 71), ha espresso l'avviso, del tutto condivisibile,
che il provvedimento ministeriale conclusivo del procedimento di
ricorso gerarchico previsto dall'art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 638 debba intendersi impugnabile, dopo la data suindicata, dinanzi
ai giudici tributari.
b)
- Non ha fondamento l'assunto, prospettato dalla società
controricorrente e ricorrente incidentale, secondo il quale, ai
fini della discussa pronuncia sulla giurisdizione, dovrebbe tenersi
conto della circostanza che essa deducente, antecedentemente all'entrata
in vigore del più volte ricordato D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546, e nella pendenza del ripetuto contenzioso amministrativo
di cui all'art. 20, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638, aveva introdotto
dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi della
norma da ultimo citata, all'epoca incontestatamente ancora operante,
azioni, tuttora sub iudice, volte a conseguire accertamento negativo
delle ragioni impositive ex adverso vantate anche nella presente
sede nei suoi confronti.
Ed
invero a prescindere da ogni altra, pur fattibile, osservazione,
è da dire che il presente giudizio ha oggetto, comunque,
non coincidente con quello del contenzioso cui fa riferimento la
società sunnominata, risultando inteso, giusta quanto dianzi
posto in risalto, a perseguire la rimozione di provvedimenti amministrativi
intervenuti medio tempore e suscettibili, se non autonomamente contestati
ed invalidati, di pregiudicare, in un senso o in un altro, l'esito
del contenzioso ridetto.
c)
- Non rileva, in funzione della soluzione della discussa questione
di giurisdizione, la dedotta intervenuta cessazione della materia
del contendere in ordine alla vertenza di cui al paragrafo 1) della
narrativa, dovendo, comunque, essere adottata ogni pronuncia al
riguardo del giudice giurisdizionalmente competente sulla controversia.
d)
- Prima di concludere sul tema è opportuno osservare che,
con riferimento al tributo in argomento, è da avere per venuta
meno la riserva giurisdizione in favore del giudice ordinario prevista
dall'art. 20, comma 6, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 - che come
detto, prevedeva, dopo l'esaurimento di ricorsi amministrativi,
l'esperimento di azione giudiziaria per contestare gli atti impositivi
emessi in relazione all'accertamento del canone di cui trattasi;
- ed invero, tale norma, richiamata ancora come applicabile nella
subiecta materia dell'art. 2, D.L. 17 marzo 1995, n. 79, come convertito
nella L. 11 maggio 1995, n. 172, risulta, allo stato, definitivamente
abrogata, a decorrere dal 1 aprile 1996, in ragione della sopravvenuta
piena operatività da tale ultima data del ripetuto D.Lgs.
31 dicembre 1992, n. 546 (cfr. in terminis, Cass. SS.UU. civ., sent.
n. 300 del 27 maggio 1999, id., sent. n. 371 del 30 giugno 1999).
e)
- Corollario delle osservazioni fini qui sviluppate è che
il primo ed il terzo motivo del ricorso, deduce che le riportate
proposizioni si rivelerebbero inficiate da "violazione dell'art.
102 del codice di procedura civile e dell'art. 14, D.Lgs. n. 546/1992
(art. 360, n. 4, del codice di procedura civile), sostenendo, in
definitiva, da un lato, che, se fosse stata realmente ravvisabile
la situazione di litiscosorzio ritenuta dalla Commissione tributaria
regionale, tale situazione avrebbe dovuto imporre l'adozione non
già di una declaratoria di inammissibilità del suo
ricorso contro il decreto Ministeriale di cui in narrativa sub 2)
ma, di un ordine di integrazione del contraddittorio, e, dall'altro,
doversi escludere l'attribuibilità al ministero delle finanze
della qualità di parte dei rapporti tributari discussi e
consequelzialmente, di contraddittore necessario del giudizio in
argomento.
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La
doglianza, in sè inammissibile, perchè intesa a censurare
un profilo della motivazione della sentenza impugnata sviluppato
unicamente ad abundantiam ed ontologicamente privo, perciò,
di concreta ed effettiva valenza decisoria, attenendo a questione
suscettibile di essere posta, anche, d'ufficio e che si configura,
addirittura, come pregiudiziale pur rispetto alla tematica concernente
la giurisdizione, non può non essere, comunque, delibata.
In proposito, e prescindendo dal rilievo dell'esattezza della tesi
del ricorrente principale secondo la quale la mancata vocatio in
ius di un litisconsorte necessario, quand'anche riscontrabile, e
riscontrata, al massimo, avrebbe dovuto indurre il giudice dell'appello
a rimettere la causa, ex art. 59, comma 1, lettera b), D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546, alla Commissione tributaria provinciale per
la regolarizzazione del contradditorio a mente dell'art. 14, comma
2, D.Lgs. citato, e non già a ritenere l'inammissibilità
del suo discusso reclamo, è da dire che il Ministero delle
finanze è del tutto estraneo al rapporto fra Comune e cittadino
contribuente avente ad oggetto i tributi di competenza dell'ente
locale, e, quindi, non ha titolo per partecipare al contenzioso
concernente detto rapporto che insorga fra i soggetti, attivo e
passivo, di questo: deve escludersi, di conseguenza, la riscontrabilità
dell'irregolarità della costituzione del contraddittorio
come sopra ipotizzata nella sentenza impugnata.
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P.Q.M.
La
Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il principale, rigetta l'incidentale,
cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione delle Commissioni
tributarie e rinvia la causa, anche per il regolamento delle spese,
alla Commissione tributaria regionale del Veneto.
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