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Legge n.36 del 05.01.1994
Disposizioni in materia di risorse idriche.
Art.1
(Tutela e uso delle risorse idriche)
Art.2
(Usi delle acque)
Art.3
(equilibrio del bilancio idrico)
Art.4
(Competenze dello Stato)
Art.5
(Risparmio idrico)
Art.6
(Modalità per il riutilizzo delle acque reflue)
Art.7
(Trattamento delle acque reflue urbane)
Art.8
(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)
Art. 1 - Tutela e uso delle risorse idriche.
in vigore dal 03/02/1994
1. Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorche' non estratte
dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che e'
salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarieta'.
2. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato salvaguardando le
aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un
integro
patrimonio ambientale.
3. Gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo
delle
risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilita'
dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i
processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
4. Le acque termali, minerali e per uso geotermico sono
disciplinate da leggi speciali.
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Art.
2 - Usi delle acque.
in
vigore dal 03/02/1994
1. L'uso dell'acqua per il consumo umano e' prioritario rispetto
agli
altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo.
Gli altri usi
sono ammessi quando la risorsa e' sufficiente e a condizione che
non
ledano la qualita' dell'acqua per il consumo umano.
2. Con decreto emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore
della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro
dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto
1988, n. 400, e' adottato il regolamento per la disciplina delle
modificazioni
artificiali della fase atmosferica del ciclo naturale dell'acqua.
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Art.
3 - Equilibrio del bilancio idrico.
in
vigore dal 03/02/1994
1. L'Autorita' di bacino competente definisce ed aggiorna
periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio
fra le
disponibilita' di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento
ed
i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli
obiettivi
di cui agli articoli 1 e 2.
2. Per assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni,
l'Autorita' di bacino competente adotta, per quanto di competenza,
le misure
per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi
cui sono
destinate le risorse.
3. Nei bacini idrografici caratterizzati da consistenti prelievi
o da
trasferimenti, sia a valle che oltre la linea di displuvio, le derivazioni
sono regolate in modo da garantire il livello di deflusso necessario
alla vita
negli alvei sottesi e tale da non danneggiare gli equilibri degli
ecosistemi interessati.
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Art.
4 - Competenze dello Stato.
in
vigore dal 03/02/1994
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato
dei ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel
settore della difesa del suolo, di cui all'articolo 4, comma 2,
della
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sentita
la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province
autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle funzioni di
cui
al medesimo articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, con propri
decreti
determina:
a) le direttive generali e di settore per il censimento delle risorse
idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione
delle
acque dall'inquinamento;
b) le metodologie generali per la programmazione della razionale
utilizzazione delle risorse idriche e le linee della programmazione
degli
usi plurimi delle risorse idriche;
c) i criteri e gli indirizzi per la programmazione dei
trasferimenti di acqua per il consumo umano di cui all'articolo
17;
d) le metodologie ed i criteri generali per la revisione e
l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti,
e
successive varianti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129,
e
successive modificazioni, da effettuarsi su scala di bacino salvo
quanto
previsto all'articolo 17;
e) le direttive ed i parametri tecnici per la individuazione delle
aree a
rischio di crisi idrica con finalita' di prevenzione delle emergenze
idriche;
f) i criteri per la gestione del servizio idrico integrato,
costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione
e
distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione
delle
acque reflue;
g) i livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun
ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 8, comma 1, nonche'
i criteri
e gli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento,
di
captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;
h) meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini
del
riequilibrio tariffario;
i) i sistemi gia' esistenti che rispondano all'obiettivo di cui
all'articolo 17, ai fini dell'applicazione del medesimo articolo.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il Comitato
dei ministri di cui all'articolo 4, comma 2, della citata legge
n. 183 del
1989, e successive modificazioni, senza oneri ulteriori a carico
del
bilancio dello Stato, si avvale del supporto tecnico e amministrativo
del
dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del
Consiglio dei ministri, della direzione generale della difesa del
suolo del
Ministero dei lavori pubblici e del servizio per la tutela delle
acque, la
disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione
dell'inquinamento di natura fisica del Ministero dell'ambiente.
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Art.
5 - Risparmio idrico.
in
vigore dal 13/06/1999
modificato da: DLG del 11/05/1999 n. 152 art. 25
1. Le regioni prevedono norme e misure volte a favorire la riduzione
dei
consumi e l'eliminazione degli sprechi ed in particolare a:
a) migliorare la manutenzione delle reti di adduzione e di distribuzione
di
acque a qualsiasi uso destinate al fine di ridurre le perdite;
b) realizzare, in particolare nei nuovi insediamenti abitativi,
commerciali e
produttivi di, rilevanti dimensioni, reti duali di adduzione al
fine
dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
c) promuovere l'informazione e la diffusione di metodi e tecniche
di risparmio
idrico domestico e nei settori industriale, terziario ed agricolo;
d) installare contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola
unita'
abitativa nonche' contatori differenziati per le attivita' produttive
e del
settore terziario esercitate nel contesto urbano;
e) realizzare nei nuovi insediamenti sistemi di collettamento differenziati
per le acque piovane e per le acque reflue.
1-bis. Gli strumenti urbanistici, compatibilmente con l'assetto
urbanistico
e territoriale e con le risorse finanziarie disponibili, prevedono
reti duali
al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate, nonche' tecniche di
risparmio
della risorsa. Il comune rilascia la concessione edilizia se il
progetto
prevede l'installazione di contatori per ogni singola unita' abitativa,
nonche' il collegamento a reti duali ove gia' disponibili.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge,
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato un
regolamento
per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare
le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di
febbraio
di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono
al
Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite
con la predetta metodologia.
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Art.
6 - Modalita' per il riutilizzo delle acque reflue.
in
vigore dal 13/06/1999
modificato da: DLG del 11/05/1999 n. 152 art. 26
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
per le
politiche agricole, della sanita', dell'industria, del commercio
e
dell'artigianato, dei lavori pubblici e d'intesa con la Conferenza
permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome
di Trento e di
Bolzano sono definite norme tecniche per il riutilizzo delle acque
reflue.
2. Le regioni adottano norme e misure volte a favorire il riciclo
dell'acqua e
il riutilizzo delle acque reflue depurate mediante le quali sono
in
particolare:
a) indicate le migliori tecniche disponibili per la progettazione
e
l'esecuzione delle infrastrutture nel rispetto delle norme tecniche
emanate ai
sensi del comma l;
b) indicate le modalita' del coordinamento interregionale anche
al fine di
servire vasti bacini di utenza ove vi siano grandi impianti di depurazione
di
acque reflue;
c) previsti incentivi e agevolazioni alle imprese che adottano impianti
di
riciclo o riutilizzo.
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Art.
7 - Trattamento delle acque reflue urbane.
in
vigore dal 03/02/1994
1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanita',
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici,
previo parere vincolante della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio
decreto predispone il programma nazionale di attuazione della direttiva
91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento
delle
acque reflue urbane.
Il programma definisce le direttive, i criteri e gli indirizzi
affinche' i comuni siano provvisti di reti fognarie e le acque reflue
urbane
siano depurate secondo le modalita' e le norme tecniche stabilite
dalla
medesima direttiva.
2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto emanato di concerto
con i Ministri della sanita', dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e dei lavori pubblici, entro diciotto mesi dalla data di entrata
in
vigore della presente legge, provvede all'attuazione della citata
direttiva 91/271/CEE in conformita' alla legislazione vigente in
materia
di tutela delle acque dall'inquinamento.
3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Il Ministro dell'ambiente, nell'ambito della relazione sullo
stato
dell'ambiente, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione
della citata direttiva 91/271/CEE e della relativa normativa di
recepimento. Il Ministro dell'ambiente provvede altresi' ad informare
le
Comunita' europee ed a fornire le altre comunicazioni previste dalla
medesima direttiva. A tali fini, il Ministro dell'ambiente promuove
e
organizza la raccolta presso i comuni, le province e le regioni
di tutti i
dati necessari.
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Art.
8 - Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato.
in
vigore dal 03/02/1994
1. I servizi idrici sono riorganizzati sulla base di ambiti
territoriali ottimali delimitati secondo i seguenti criteri:
a) rispetto dell'unita' del bacino idrografico o del sub-bacino
o dei
bacini idrografici contigui, tenuto conto delle previsioni e dei
vincoli
contenuti nei piani regionali di risanamento delle acque di cui
alla legge 10
maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, e nel piano regolatore
generale degli acquedotti, nonche' della localizzazione delle risorse
e dei
loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in
favore dei
centri abitati interessati;
b) superamento della frammentazione delle gestioni;
c) conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, definite sulla
base di
parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni
politico-amministrative.
2. Le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province
autonome
di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle attivita' di programmazione
e
di pianificazione previste dagli articoli 3 e 17 della legge 18
maggio 1989,
n. 183, e successive modificazioni, entro il termine di sei mesi
dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvedono alla delimitazione
degli ambiti territoriali ottimali. Nei bacini idrografici di rilievo
nazionale, ai sensi della citata legge n. 183 del 1989, le regioni,
sentite le province interessate, nonche' le province autonome di
Trento e
di Bolzano provvedono alla delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali
dopo aver sottoposto il progetto di delimitazione all'Autorita'
di bacino per
la determinazione di competenza ai sensi dell'articolo 12, comma
4, della
citata legge n. 183 del 1989.
3. Qualora, nei bacini che non siano di rilievo nazionale, un
acquedotto in regime di servizio pubblico, per concessione assentita
o
consuetudine, convogli risorse idriche derivate o captate in territori
comunali ricadenti in piu' regioni, la delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali di cui al comma 1 e' effettuata d'intesa tra
le regioni
interessate.
4. Le regioni, sentite le province interessate, nonche' le province
autonome
di Trento e di Bolzano, d'intesa tra loro o singolarmente, nonche'
l'Autorita' di bacino, nell'ambito delle attivita' previste dagli
articoli
3 e 17 della citata legge n. 183 del 1989, e successive modificazioni,
per
le finalita' di cui alla presente legge provvedono nei bacini
idrografici di loro competenza all'aggiornamento del piano regolatore
generale degli acquedotti su scala di bacino ed alla programmazione
degli interventi attuativi occorrenti in conformita' alle procedure
previste dalla medesima legge n. 183 del 1989.
5. Le regioni, sentite le province, nonche' le province autonome
di Trento
e di Bolzano, stabiliscono norme integrative per il controllo degli
scarichi
degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche
fognature,
per la funzionalita' degli impianti di pretrattamento e per il
rispetto dei limiti e delle prescrizioni previsti dalle relative
autorizzazioni.
6. Nei bacini di rilievo nazionale sono fatte salve le competenze
statali
di cui all'articolo 91, numero 4), del decreto del Presidente della
Repubblica.
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