Circolare
n.177 del 05.10.2000
1.
L'evoluzione normativa.
2.
Particolari problemi applicativi
A)
I soggetti passivi ed il presupposto impositivo del canone o diritto.
B)
Le modalita' per la riscossione del canone o diritto.
b1)
La riscossione del canone o diritto per gli insediamenti civili
allacciato al pubblico acquedotto.
b2)
La riscossione del canone o diritto per gli insediamenti civili
non . allacciati al pubblico acquedotto
b3)
La riscossione del canone o diritto per gli insediamenti produttivi.
C)
I termini per la presentazione dell'istanza di rimborso.
Pervengono alla scrivente numerose richieste di chiarimenti in ordine
all'applicazione del canone o diritto per i servizi relativi alla
raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque,
determinate soprattutto dalle varie modifiche legislative che
1.
L'evoluzione normativa.
Il
canone o diritto era inizialmente disciplinato dagli articoli 16
e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante: "Norme per
la tutela delle acque dal6, staer i servizi relativi alla raccolta,
l'allontanamento, la depurazione e lo scarfiuuperabilimenti e opifici
industrialiiti, e' dovuto agli enti gestori da parte degli utenti,
il pagamento di un canon
La
tariffa in questione si componeva di due parti, di cui: - ativa
al servizio di fognatura e veniva determinata in rapporto alla quantita'
di acqua effettivamente scaricata; - la seconda riguardava il servizio
di depurazione, ed eri scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi,
in base alla qualita' delle acque scaricate.
Il
successivo art. 17, fissava i criteri per la determinazione delle
due quote della tariffa. La disciplina del canone o diritto e' stata
completata con l'inserimento delle integrazioni recate dal d.l.
28 febbraio 1981, n. 38, convertito dalla legge 23 aprile 1981,
n. 153, che, oltre a sostituire gli articoli 16 e 17, ha inserito
nella legge n. 319 del 1976: - l'art. 17-bis che stabiliva le norme
generali per la predisposizione della formula tipo per la determinazione
del canone e l'applicazione della tariffa dovuta per le acque provenienti
da insediamenti produttivi; - l'art. 17-ter nel quale erano contenute
le norme per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le
sanzioni del canone.
Gli
articoli 17-bis e 17-ter sono stati abrogati dall'art. 32 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, (la cosiddetta "legge Galli"),
che, nel prevedere la costituzione del servizio idrico integrato,
organizzato sulla base di ambiti territoriali ottimali, ha fissato,
all'articolo 14, i criteri per la determinazione delle quote della
tariffa prevista per il servizio di fognatura e di depurazione.
L'abrogazione
dei suddetti articoli aveva pero' creato un vuoto normativo relativamente
all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni ed al contenzioso
del canone, che e' stato colmato dalla legge 17 maggio 1995, n.
172, che ha aggiunto, in sede di conversione, il comma 3-bis all'art.
2 del d.l. 17 marzo 95, n. 79.
Detta
disposizione, che inserisce l'ultimo comma dell'art. 17 della legge
n. 319 del 1976, stabilisce, tra l'altro, che "Fino all'entrata
in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, per l'accertamento del canone o diritto,
continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico per la
finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n.
1175, in quanto compatibili, e la riscossione e' effettuata ai sensi
degli articoli 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43, previa notificazione dell'avviso di liquidazione
o di accertamento."
Occorre
precisare che le modifiche sostanziali hanno interessato il sistema
della riscossione, poiche' e' stata disposta la sostituzione dell'ingiunzione
fiscale, prevista in precedenza, con il ruolo coattivo di cui al
d.P.R. n. 43 del 1988.
Il
successivo intervento normativo e' stato effettuato dall'art. 3,
comma 42, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, che limitatamente
alla quota di tariffa riferita al servizio di depurazione ha stabilito
che " In attesa dell'entrata in vigore della tariffa del servizio
idrico integrato, prevista dall'art. 13 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione di
cui all'art. 14, comma 1, della citata legge n. 36 del 1994, e'
determinata secondo le modalita' stabilite per categorie di utenti
ai commi 43, 44, 45, 46 e 47 del presente articolo ed e' riscossa
dai comuni o loro consorzi secondo le procedure fiscali vigenti
in materia di canoni di fognatura e di depurazione".
In
sostanza con detta norma venivano superate le disposizioni contenute
nell'art. 17 della legge n. 319 del 1976, relativamente alla quota
di tariffa riferita al servizio di depurazione, ma, persistendo
la natura tributaria di questa quota di tariffa, venivano fatte
salve le disposizioni dell'ultimo comma dello stesso art. 17, che,
come precisato, atteneva alla disciplina fiscale del canone.
Con
l'art. 31, comma 28, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' stato
poi stabilito che "A decorrere dal 1 gennaio 1999 il corrispettivo
dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa
ai sensi dell'art. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n.
36.
Sono
conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'art. 17 della legge
10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-bis,
del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonche' l'articolo 3, comma
42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole:
"secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni
di fognatura e di depurazione".
Il
successivo comma 29 del citato l'art. 31 ha dettato disposizioni
in ordine ai criteri, ai parametri ed ai limiti per la determinazione
e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del
servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio
di depurazione, che fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato,
devono essere fissati con deliberazione del CIPE.
E'
opportuno precisare che con le norme sopra riportate venivano definitivamente
superate le disposizioni contenute: - nell'art. 17 della legge n.
319 del 1976, relativamente alla quota di tariffa riferita al servizio
di fognatura che, diversamente dalla quota di tariffa riferita al
servizio di depurazione, non era stata modificata dall'art. 3, comma
42, della legge n. 549 del 1995; - nell'ultimo comma dell'art. 17,
della legge n. 319 del 1976, relativo alla disciplina fiscale del
canone.
Infatti
dal 1 gennaio 1999 il canone non ha piu' natura tributaria. A rafforzare
tale indicazione e' intervenuto l'art. 6, comma 13 della legge 13
maggio 1999, n. 133, che ha stabilito che "Le somme dovute
per i servizi di fognatura e depurazione resi dai comuni fino al
31 dicembre 1998 e riscosse successivamente alla predetta data non
costituiscono corrispettivi agli effetti dell'IVA."
Tale
precisazione trova fondamento proprio nella natura tributaria che
il canone ha avuto fino al 31 dicembre 1998, sul cui importo non
poteva naturalmente applicarsi il tributo erariale; - nell'art.
3, comma 42, della legge n. 549 del 1995 limitatamente alle parole:
"secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni
di fognatura e di depurazione". Da quanto fin qui esposto deve
ritenersi che anche le disposizioni contenute nell'art. 16 della
legge n. 319 del 1976, sono state di fatto superate dai continui
interventi operati dal legislatore.
In
questo coacervo di norme bisogna infine inserire l'art. 62, commi
5 e 6, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, che dispongono: - r. L'abrogazione
degli artt. 16 e 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, cosi' come
modificato ed integrato, quest'ultimo, dall'art. 2, commi 3 e 3-bis
del decreto-legge 17 marzo 1995, n.79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, ha effetto dall'applicazione
della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli articoli
13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36" - S. Il canone
o diritto di cui all'articolo 16 della legge 10 maggio 1976, n.
319, e successive modificazioni continua ad applicarsi ai presupposti
di imposizione verificatisi anteriormente all'abrogazione del tributo
ad opera del presente decreto.
Per
l'accertamento e la riscossione si osservano le disposizioni relative
al tributo abrogato." Bisogna poi aggiungere che l'art. 63,
comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 152 del 1999 ha abrogato espressamente
l'intera legge n. 319 del 1976.
La
contemporanea esistenza delle norme appena citate che sanciscono
da un lato l'ultrattivita' degli artt. 16 e 17 della legge n. 319
del 1976 e dall'altro la graduale eliminazione degli stessi articoli,
definitivamente avvenuta il 1 gennaio 1999 ad opera del comma 28,
dell'art. 3, della legge n. 448 del 1998, hanno creato molti dubbi
sulla concreta operativita' delle norme e sulla natura stessa del
canone.
La
confusione e' destinata pero' a venir meno a seguito delle modificazioni
introdotte dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 (pubblicato sul S.O.
n. 153/L alla Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2000, n. 218),
recante "Disposizioni correttive e integrative del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152 in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento, a norma dell'art. 1,comma 4, della legge 24 aprile
1998, n. 128", che all'art. 24, comma 1, lettera a), prevede
l'eliminazione dei commi 5 e 6 dell'art. 62, proprio perche' fanno
riferimento agli articoli 16 e 17 della legge n. 319 del 1976, che,
in concreto, erano gia' stati implicitamente abrogati.
E'
tuttavia necessario precisare che l'eliminazione del comma 6, dell'art.
62, del D. Lgs. n. 152 del 1999, non pregiudica l'applicazione delle
disposizioni recate dall'abrogato art. 16 della legge n. 319 del
1976 ai presupposti di imposta verificatisi fino al 31 dicembre
1998, poiche' gli effetti da esse scaturenti sono comunque assicurati
dai principi generali dell'ordinamento giuridico (tempus regit actum).
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2
.Particolari problemi applicativi.
A)
I soggetti passivi ed il presupposto impositivo del canone o diritto.
Molti
sono i dubbi che sono stati sollevati in merito all'individuazione
dei soggetti passivi dell'obbligazione tributaria che devono essere
individuati esclusivamente in coloro che sono allacciati alla pubblica
fognatura.
Le
perplessità sono sorte soprattutto a causa di alcune espressioni
utilizzate in varie risoluzioni e circolari emanate negli anni passati,
nelle quali si faceva riferimento al fatto che l'allaccio alla pubblica
fognatura doveva essere "reale o potenziale", "diretto
o indiretto".
Per
"allaccio potenziale" si deve intendere la possibilità
obiettiva, a seguito dell'avvenuto allacciamento alla fognatura
pubblica, di usufruire dell'apposito servizio, a prescindere dall'effettivo
uso del medesimo da parte del singolo o dall'utilità concreta
che questi ne tragga.
Con
l'espressione "allaccio indiretto" alcuni hanno ritenuto
di poter individuare tra i soggetti passivi del canone anche coloro
che, pur non essendo collegati alla pubblica fognatura, lo erano
comunque "indirettamente" per il fatto che periodicamente
svuotavano a proprie spese le fosse biologiche dove venivano convogliate
le acque reflue, utilizzando il servizio di privati che provvedevano
a smaltire tali acque.
In
questo modo, secondo tale tesi, sarebbe realizzato il collegamento
"indiretto" con il servizio pubblico, e quindi il presupposto
impositivo. La questione deve essere invece inquadrata nei suoi
corretti termini. Infatti, come del resto risulta in modo costante
in tutte le circolari e le risoluzioni ministeriali emanate sull'argomento,
unico ed imprescindibile presupposto per il pagamento del canone
fino al 31 dicembre 1998 e' stato l'allaccio alla pubblica fognatura.
L'esatta
definizione di scarico "indiretto" si rinviene nella circolare
n. 8 del 10 dicembre 1981, che stabilisce che "sono parimenti
soggetti passivi del canone anche coloro che usufruiscono di scarichi
altrui nei quali, attraverso condutture fisse confluiscono le acque
reflue dal proprio insediamento, anche se questo non sia direttamente
collegato alla fognatura stessa".
In
sostanza quindi, l'elemento indispensabile per la nascita della
obbligazione tributaria era l'allaccio alla pubblica fognatura effettuato
con un complesso di canalizzazioni finalizzate a raccogliere e ad
allontanare dagli insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali
e quelle reflue provenienti dalle attivita' umane. Dette canalizzazioni
potevano essere anche indirette, e cio' avveniva esclusivamente
quando le stesse erano collegate a scarichi di altri soggetti, che
avevano invece un collegamento diretto alla pubblica fognatura.
Non
si puo' viceversa includere in tali fattispecie il caso di coloro
che provvedevano alla raccolta delle acque in fosse biologiche o,
comunque, in invasi diversi dalla rete fognaria pubblica, proprio
perche' non avevano alcun allaccio con quest'ultima, nel senso appena
precisato.
In
particolare non si poteva considerare allaccio "indiretto"
lo svuotamento di tali fosse effettuato attraverso il ricorso a
soggetti che, con propri mezzi, svolgono tale attivita'. Questi
ultimi soggetti, a norma dell'art. 36 del D.Lgs. n. 152 del 1999,
sono tenuti al pagamento della sola tariffa prevista per il servizio
di depurazione di cui all'art. 14 della legge n. 36 del 1994. Dall'esame
dell'art. 36 risulta ancora piu' evidente che coloro che non sono
in alcun modo collegati con la pubblica fognatura non sono tenuti
a corrispondere la tariffa relativa al canone di fognatura; e' richiesto
infatti il solo pagamento della quota di tariffa relativa al servizio
di depurazione, che ovviamente e' a carico di colui che effettua
il trasporto dei rifiuti.
Una
soluzione diversa porterebbe all'irrazionale conclusione che il
contribuente sarebbe tenuto a pagare per ben due volte la tariffa
relativa alla depurazione: la prima volta sotto forma di importo
da corrispondere a colui che provvede alla raccolta delle acque
dalle fosse biologiche, la seconda come quota di canone o diritto
da pagare al comune.
Per
quanto riguarda invece la quota di tariffa relativa al canone di
fognatura, il contribuente sarebbe costretto a pagare un servizio
che in effetti non gli viene reso, il cui pagamento, proprio per
questa ragione, e' stato escluso dalla disposizione contenuta nell'art.
36 del D. Lgs. n. 152 del 1999.
L'allaccio
alla pubblica fognatura costituiva, quindi, il presupposto impositivo
generale, la cui sussistenza doveva essere verificata per entrambe
le componenti del canone, costituite dalla quota relativa al servizio
di fognatura e da quella relativa al servizio di depurazione. Occorre
aggiungere che, per quanto riguarda quest'ultima parte del canone
o diritto, in passato l'obbligo tributario doveva essere assolto
nel solo caso in cui sul territorio comunale esisteva un impianto
di depurazione, anche se insufficiente a svolgere pienamente il
relativo servizio. Diversamente da tale impostazione, l'art. 14
della legge n. 36 del 1994 stabilisce espressamente che la quota
di tariffa relativa al servizio di depurazione "e' dovuta dagli
utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti
centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.
I relativi proventi affluiscono in un fondo vincolato e sono destinati
esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e
degli impianti centralizzati di depurazione".
Risultano
in tal modo del tutto superati i dubbi circa la corresponsione della
quota di tariffa relativa alla depurazione, in quanto attualmente
e' la legge stessa che, a differenza di quanto avveniva in passato,
ne impone il pagamento da parte di coloro che sono allacciati alla
pubblica fognatura - circostanza che costituisce pur sempre il presupposto
per richiedere il canone - ma non usufruiscono del servizio di depurazione,
poiche' manca o e' inattivo l'impianto di depurazione.
Si
precisa altresi' che detta norma ha avuto effetto solo dal 1 gennaio
1996, data di entrata in vigore delle disposizioni recate dai commi
42 e seguenti della legge n. 549 del 1995, che hanno determinato
la quota di tariffa del servizio di depurazione ai sensi dell'art.
14 della legge n. 36 del 1994, dandone pertanto concreta attuazione.
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B)
Le modalità per la riscossione del canone o diritto.
Relativamente
alla riscossione del canone o diritto, occorre innanzitutto effettuare
una duplice distinzione tra: - le acque provenienti da insediamenti
civili e quelle provenienti da insediamenti produttivi (o industriali,
come li definisce l'art. 14 della legge n. 36 del 1994); - i diversi
soggetti che possono gestire il servizio di acquedotto, quali ad
esempio i comuni, i consorzi intercomunali, le comunità montane,
le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici.
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b1)La
riscossione del canone o diritto per gli insediamenti civili allacciati
al pubblico acquedotto.
La
riscossione del canone o diritto per le acque provenienti da insediamenti
civili era regolata dall'art. 17, della legge n. 319 del 1976, che
al comma 5, prevedeva che "Per i soggetti che si approvvigionano
dal pubblico acquedotto il canone o diritto e' riscosso con le stesse
modalità e negli stessi termini previsti per la riscossione
del canone relativo alla fornitura di acqua".
Occorre,
inoltre, ulteriormente distinguere se la fornitura dell'acqua veniva
effettuata dal comune o da altri soggetti. In entrambi i casi la
riscossione del canone o diritto avveniva contestualmente alla riscossione
del canone acqua, attraverso cioè l'invio al contribuente
di apposita fattura o bollettino di versamento di conto corrente
postale ed il volume dell'acqua scaricata veniva direttamente determinato
dall'ente gestore, in rapporto al volume dell'acqua prelevata dal
pubblico acquedotto.
Se
la fornitura dell'acqua veniva effettuata dal comune ed il contribuente
non pagava gli importi richiesti, il canone o diritto poteva essere
riscosso coattivamente dall'ente locale attraverso il ricorso: -
all'art. 69 del D.P.R. n. 43 del 1988, che stabiliva che il concessionario
del servizio di riscossione provvedeva alla riscossione anche coattiva
delle entrate patrimoniali ed assimilate dei comuni su richiesta
e d'accordo con questi ultimi enti.
L'adozione
di questo sistema era giustificata dall'espressa previsione del
comma 5 del citato art. 17, in base alla quale il canone o diritto
doveva essere riscosso con le stesse modalità e negli stessi
termini fissati per la riscossione del canone relativo alla fornitura
di acqua.
Pertanto,
se per quest'ultima entrata di carattere patrimoniale il comune
aveva seguito le modalità dell'art. 69 del D.P.R. n. 43 del
1988, anche per l'entrata tributaria valeva questo sistema; - all'ingiunzione
fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, che operava se l'ente
locale non aveva adottato alcuna convenzione con il concessionario
del servizio di riscossione.
Nel
caso invece in cui la fornitura dell'acqua veniva effettuata da
un soggetto privato e il contribuente non pagava gli importi richiesti,
il canone o diritto poteva essere riscosso coattivamente attraverso
l'ingiunzione di pagamento, con la quale, sempre in virtù
del citato art. 17, comma 5, veniva riscosso sia il canone o diritto
(di natura tributaria) e sia il canone dell'acqua (di natura civilistica).
Nelle fattispecie finora esaminate la fattura o il bollettino di
versamento costituiva già di per se' provvedimento di determinazione
del tributo il cui ammontare era reso certo, liquido ed esigibile
contestualmente a quello del canone dell'acqua.
Uno
dei punti sui quali si e' creata maggiore confusione e' stato quello
relativo al termine entro il quale doveva essere liquidato il canone
o diritto.
La
soluzione del problema deve essere ricercata sempre nell'art. 17,
comma 5, della legge n. 319 del 1976, che, come già si e'
precisato, stabiliva che il canone o diritto doveva essere riscosso
con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per
la riscossione del canone relativo alla fornitura di acqua.
Pertanto,
poiché e' necessario rinviare alla disciplina stabilita per
la riscossione di un canone connesso alla fornitura periodica di
un servizio, quale il canone dell'acqua - avente natura di entrata
patrimoniale se riscossa dal comune -, e visto che la norma non
detta al riguardo alcun termine di decadenza dal potere di richiedere
gli importi dovuti, l'unico termine a cui fare riferimento e' quello
prescrizionale stabilito dall'art. 2948, numero 4), del codice civile,
che fissa in cinque anni il termine per richiedere "tutto ciò
che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più
brevi", come in realta' avviene per i canoni in esame.
Alla
luce delle osservazioni innanzi illustrate, si deve, quindi, ritenere
superato quanto espresso nella circolare n. 263/E del 29 ottobre
1996, nella parte in cui si e' individuato detto termine in quello
previsto dall'art. 290 del Testo unico per la finanza locale (T.U.F.L.)
approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, in base al quale
l'ente poteva iscrivere nei ruoli principali e suppletivi i carichi
tributari dovuti per l'anno in corso e per i due anni precedenti.
Questa
soluzione si fondava sul presupposto che l'ultimo comma dell'art.
17 della legge n. 319 del 1976, richiamava l'applicabilita' delle
norme del Testo unico in quanto compatibili. Il riferimento al termine
triennale appare, in realta', del tutto erroneo, in quanto il citato
art. 290 regolava esclusivamente la fase dell'iscrizione a ruolo
di quei tributi per i quali il ruolo costituiva la forma ordinaria
di pagamento.
Tale
sistema non appare, in ogni caso, compatibile con il canone in questione,
posto che la sua riscossione deve seguire, per espressa disposizione,
la riscossione del canone dell'acqua che, ovviamente, non ha natura
tributaria. Inoltre, occorre rammentare, che la riscossione ordinaria
del canone non avveniva piu', sin dal 1 gennaio 1981, attraverso
il ruolo.
L'applicazione
del termine di prescrizione quinquennale comporta che i comuni possono
ancora legittimamente richiedere il pagamento del canone o diritto
di natura tributaria, per le annualita' a partire dal 1995 fino
a tutto il 1998.
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b2) La riscossione del canone o diritto per
gli insediamenti civili non allacciati al pubblico acquedotto.
Diversa
e' la situazione dei soggetti che, pur essendo allacciati alla fognatura
pubblica, non lo sono invece all'acquedotto, poiche' la fattispecie
non era regolata piu' dal comma 5, dell'art. 17 della legge n. 319
del 1976, ma dal successivo comma 6, che stabiliva che "Gli
utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse
dal pubblico acquedotto devono fare denuncia del volume dell'acqua
prelevato
. Il canone e' liquidato e riscosso dall'ente gestore
del servizio ed il pagamento deve essere eseguito entro trenta giorni
dalla richiesta". Il mancato collegamento con l'acquedotto
rendeva infatti impossibile la liquidazione diretta da parte dell'ente
gestore della pubblica fognatura, ai sensi del comma 4, dell'art.
17, per cui era necessario il ricorso ad un'apposita denuncia in
cui il contribuente dichiarava il volume dell'acqua prelevata.
La
denuncia aveva l'effetto di una vera e propria dichiarazione di
natura tributaria che consentiva all'ente gestore di effettuare
la liquidazione del canone o diritto attraverso l'emissione della
fattura o del bollettino di pagamento.
Pertanto
ogni inadempimento correlato all'omessa, parziale o ritardata presentazione
della denuncia che veniva constatato dal comune, richiedeva la notificazione
di un apposito avviso di accertamento.
Anche
in questo caso, il termine per la notificazione di detto avviso,
data la mancanza di un'apposita previsione normativa, deve essere
sempre ricercato nel termine quinquennale stabilito dall'art. 2948,
numero 4), del codice civile, attesa la periodicita' con cui veniva
richiesto il canone o diritto anche per la categoria di utenti in
esame.
Valgono,
al riguardo, le stesse osservazioni svolte in precedenza in relazione
al superamento del contenuto della circolare n. 263/E del 29 ottobre
1996, nella parte in cui si affrontava tale argomento.
La
riscossione coattiva del canone o diritto poteva avvenire in questa
ipotesi solo attraverso l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14
aprile 1910, n. 639, mentre non si poteva far ricorso agli artt.
68 e 69 del d.P.R. n. 43 del 1988, poiche' il primo riguardava esclusivamente
il canone o diritto dovuto per gli insediamenti produttivi ed il
secondo, invece, le entrate di carattere patrimoniale ed assimilate.
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b3) La riscossione del canone o diritto per
gli insediamenti produttivi.
La
riscossione del canone per le acque provenienti da insediamenti
produttivi era regolata dall'art. 17-bis, della legge n. 319 del
1976, che prevedeva che gli utenti di scarichi provenienti da insediamenti
produttivi erano tenuti alla presentazione della denuncia delle
quantita' e qualita' delle acque scaricate, nonche' degli altri
elementi necessari alla concreta determinazione del canone, secondo
le modalita' e nei termini fissati dalle singole regioni.
Tali
modalita' di determinazione del canone o diritto sono rimaste pressoche'
invariate anche a seguito dell'abrogazione dell'art. 17-bis, ad
opera dell'art. 32 della legge n. 36 del 1994, poiche' l'art. 14,
comma 4, di quest'ultima legge ha stabilito che "Per le utenze
industriali la quota tariffaria di cui al presente articolo e' determinata
sulla base della qualita' e della quantita' delle acque reflue scaricate."
In questi casi la denuncia presentata dal contribuente aveva natura
tributaria, rispetto alla quale ogni inadempimento constatato dal
comune comportava la notificazione di un apposito avviso di accertamento.
Considerazioni
analoghe a quelle gia' espresse valgono per il termine di notificazione
di detto avviso che, in mancanza di un'apposita previsione normativa,
andava individuato in quello quinquennale stabilito dall'art. 2948,
numero 4), del codice civile, attesa la periodicita' con cui veniva
richiesto il canone o diritto in questione.
Ovviamente,
si ribadisce quanto gia' affermato in ordine al superamento del
contenuto della circolare n. 263/E del 29 ottobre 1996, nella parte
in cui si affrontava tale argomento.
Riguardo
alla riscossione coattiva del canone o diritto si doveva far riferimento
all'art. 68, del d.P.R. n. 43 del 1988, che, al comma 1, stabiliva
che i concessionari del servizio provvedevano alla riscossione coattiva
di vari tributi locali tra i quali veniva espressamente indicato
il canone o diritto di disinquinamento delle acque provenienti da
insediamenti produttivi.
E'
opportuno precisare che per la riscossione coattiva del tributo
in questione i richiami finora effettuati al d.P.R. n. 43 del 1988
devono essere riferiti alle disposizioni del D. Lgs. 13 aprile 1999,
n. 112, che, unitamente al D. Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37 ed al
D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha riformato completamente il sistema
della riscossione dei tributi.
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C) I termini per la presentazione dell'istanza
di rimborso.
Nella
normativa del canone o diritto manca l'espressa indicazione del
termine entro il quale il contribuente puo' legittimamente richiedere
il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone
o diritto.
Il
problema deve essere risolto attraverso il rinvio alla norma sostanziale
contenuta nell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, che, nell'affrontare il problema del termine per la proposizione
del ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione di tributi,
sanzioni, interessi ed altri accessori non dovuti, dispone espressamente
che "
La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni
specifiche, non puo' essere presentata dopo due anni dal pagamento,
ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto
per la restituzione".
Tutto
cio' non esclude, in ogni modo, che l'ente locale, ove accerti la
fondatezza delle ragioni esposte dal contribuente in un'istanza
presentata anche oltre il citato termine di due anni, possa agire
in autotutela annullando l'atto illegittimo od infondato e disporre
conseguentemente il rimborso di somme versate e non dovute. In questo
caso l'istanza del contribuente non ha piu' valore di domanda di
rimborso ma costituisce in sostanza una sollecitazione verso il
comune all'esercizio del potere di autotutela che, come stabilisce
l'art. 2-quater del d. l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, puo' essere
finalizzato anche all'annullamento degli atti con cui e' stato liquidato
o accertato il tributo, che non sono piu' impugnabili e sono quindi
divenuti definitivi.
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